LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 maggio 2017, n. 12

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/05/2017
Materia:
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 2
  (Modifiche alla legge regionale 23/2015 )
1. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 2 le parole << di una serie di requisiti funzionali di base fissati in applicazione dei seguenti criteri >> sono sostituite dalle seguenti: << dei seguenti requisiti funzionali di base >>;

2)
al comma 3 le parole << relativi ai criteri >> sono soppresse;

b) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << relativi ai criteri >> sono soppresse;

2)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. I musei pubblici e privati possono fare parte di una sola rete museale.>>;

3)
al comma 4 le parole << possono fare parte di altre >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui non fanno parte possono fare parte di >>;

4)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Ai fini della qualificazione di un museo come tematico, nonché dell'eventuale costituzione di una rete museale tematica, i tematismi di cui al comma 6 devono rivestire per ciascun museo un carattere esclusivo o prevalente.>>;

5)
al comma 8 le parole << , sulla base dei seguenti criteri generali: >> sono soppresse e le lettere a) e b) sono abrogate;

6)
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
<<8 bis. Ciascuna rete museale si costituisce con un atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi; possono fare parte del Sistema museale regionale solo le reti museali in possesso di tutti i requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2, e di cui facciano parte musei in possesso dei requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e).>>;

c)
la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:
<<a) requisiti funzionali con livelli uniformi di qualità di grado superiore a quello dei requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2;>>;

d)
al comma 1 dell'articolo 9 le parole << , nonché per la classificazione di cui all'articolo 10, comma 2 >> sono soppresse;

e)
il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;

f)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Regolamento e bandi)
1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente:
a) i requisiti per l'inserimento nel Sistema museale regionale e per il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale", nonché le modalità e i termini dei relativi procedimenti;
b) le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dall'articolo 10, comma 1, e in particolare: i soggetti legittimati a presentare domanda, le tipologie di attività finanziabili, i criteri di valutazione dei programmi e di determinazione dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi stessi e i termini dei relativi procedimenti.
2. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sono annualmente definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di attività finanziabili tra quelle indicate nel regolamento di cui al comma 1, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, i termini per la rendicontazione, la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento, nonché quanto ulteriormente demandato dal regolamento di cui al comma 1.
3. Con riferimento ai contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.>>;

g)
al comma 1 dell'articolo 23 dopo le parole << legge regionale 26/2014 >> sono aggiunte le seguenti: << , o da enti privati, fatto salvo il disposto del comma 2 >>;

h)
al comma 1 dell'articolo 35 dopo la parola << restauro, >> sono inserite le seguenti: << nonché per il miglioramento e l'ampliamento della loro fruibilità, anche >>.