LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 maggio 2017, n. 12

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/05/2017
Materia:
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 16
 (Conferma di contributo al Comune di Campoformido)
1. L'Amministrazione regionale, in deroga all' articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 12 novembre 2009, n. 2466/ALP 5SP, al Comune di Campoformido per i lavori di recupero degli impianti sportivi nell'ambito dello Sporting Primavera di Campoformido, in considerazione dell'avvenuta scelta dell'affidatario tramite appalto di "Finanza di progetto" e del pieno raggiungimento dell'interesse pubblico connesso alla realizzazione dell'opera.
2. In attuazione del comma 1 non rilevano nel quadro economico consuntivo dell'opera le somme a qualunque titolo generate dalla deroga di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 1 il Servizio regionale competente provvede, d'ufficio o su istanza da prodursi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, a confermare il contributo e a fissare, se del caso, il nuovo termine di rendicontazione del contributo.