LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 maggio 2017, n. 12

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/05/2017
Materia:
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 1
1. All' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
al comma 82 dopo le parole << diverse attività, >> sono inserite le seguenti: << iniziati anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, >>;

c)   ( ABROGATA )
d)
i commi 111 e 112 sono sostituiti dai seguenti:
<<111. Al fine di coniugare il principio del superiore interesse dei minori con le esigenze dei Comuni di disporre delle risorse necessarie a far fronte al complesso di funzioni a questi facenti capo, l'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi di cui all' articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), è autorizzata per il periodo dall'1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei Comuni per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.
112. Per le finalità previste dal comma 111 i Comuni, entro il trentesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre di riferimento, presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di immigrazione, allegando il prospetto riepilogativo già trasmesso alla Prefettura di competenza per la richiesta del rimborso previsto dal Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e contenente i dati anagrafici dei minori stranieri non accompagnati, la denominazione della struttura di accoglienza, il periodo e il numero dei giorni di accoglienza relativi a tutti i minori accolti in ogni singolo trimestre.>>;

e)
dopo il comma 112 sono aggiunti i seguenti:
<<112 bis. Per la determinazione del contributo spettante a ciascun Comune, il prospetto riepilogativo di cui al comma 112 dovrà essere integrato, per ogni singolo minore, con l'importo totale della spesa sostenuta per lo stesso e con l'importo per il quale si chiede il contributo alla Direzione regionale competente. Il contributo complessivo spettante a ciascun Comune deriverà dalla differenza tra la spesa totale sostenuta e la quota di contributo a carico del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di competenza del Ministero dell'Interno.
112 ter. La struttura regionale competente in materia di immigrazione provvede a fissare i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi, in conformità alla rendicontazione della spesa già presentata da ciascun Comune al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.
112 quater. In sede di prima applicazione sono ammissibili le domande di contributo presentate entro il trentesimo giorno successivo al secondo trimestre di riferimento, unitamente alle richieste relative al primo trimestre.>>.

Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 1 e c. 97 bis, L.R. 25/2016.
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 1 e c. 97 bis, L.R. 25/2016.