LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO III
 RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE
Art. 11
 (Finalità e principi generali)
1. Per garantire l'economicità, l'efficacia e la semplificazione dell'azione amministrativa finalizzata al rilascio dei provvedimenti di concessione e autorizzazione di beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 2, la Regione è autorizzata, nel rispetto della presente legge, a delegare ai Comuni territorialmente competenti le funzioni amministrative di cui all'articolo 5, comma 2.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 12
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio sulle competenze delegate agli enti locali;
b) rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 5, commi 2, a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici anche economici;
c) rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 5, commi 2, a favore di soggetti privati in relazione ai beni del demanio marittimo regionale non oggetto di delega;
d) accertamento e riscossione delle entrate relative ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c);
e) controllo e vigilanza sui beni del demanio marittimo della laguna di Marano-Grado non oggetto di delega di funzioni.
Art. 13
 (Funzioni delegate ai Comuni)
1. Ai Comuni sono delegate le seguenti funzioni:
a) rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2, in relazione ai beni del demanio marittimo nella laguna di Marano-Grado individuati ai sensi dell'articolo 15;
b) accertamento e riscossione delle entrate relative ai provvedimenti di cui alla lettera a) che possono essere utilizzate anche per interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi;
c) controllo e vigilanza sui beni oggetto di delega di funzioni.
2. Ai Comuni competono anche le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro delegate.
3. I Comuni possono esercitare le funzioni loro delegate dalla presente legge anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 26/2014 .
Art. 14
 (Entrate)
1. Le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 sono integralmente trattenute dagli enti locali.
Art. 15
 (Individuazione dei beni oggetto di delega e decorrenza delle funzioni)
1. Con deliberazione, la Giunta regionale approva il documento con il quale sono identificati i beni del demanio marittimo in relazione ai quali opera la delega di funzioni agli enti locali.
2. Con appositi verbali, previo concerto tra l'Amministrazione regionale e l'ente locale territorialmente competente, sono assegnati agli enti locali i beni oggetto di delega delle funzioni di cui all'articolo 13.
3. Le funzioni di cui all'articolo 13 sono esercitate dagli enti locali dalla data del verbale di cui al comma 2.
4. Per le concessioni già rilasciate dall'Amministrazione regionale afferenti ai beni oggetto della delega di funzioni di cui al comma 1, le relative entrate sono introitate dagli enti locali dall'anno solare successivo all'assegnazione dei beni stessi.
5. Per ragioni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, su semplice richiesta dell'Amministrazione regionale e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla stessa, i beni di cui al comma 1, con la medesima procedura prevista dal presente articolo, rientrano nella piena disponibilità dell'Amministrazione regionale.
Art. 16
 (Monitoraggio sulle funzioni delegate)
1. Gli enti locali trasmettono, entro il mese di giugno di ogni anno, alla struttura regionale competente a gestire il demanio marittimo i dati relativi ai provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché le informazioni e i dati relativi ai canoni e alle indennità introitati nell'anno precedente, corredati di adeguata documentazione che consenta di individuare i beni oggetto dei diversi provvedimenti e gli elementi essenziali degli stessi.
Art. 16 bis
 (Funzioni delegate agli enti di cui alla legge regionale 8/2015)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare, dopo l'intesa con la Giunta comunale, le funzioni del presente capo anche nei confronti degli enti di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 6/2021