LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO II bis
 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI BENI MILITARI DISMESSI
Art. 37 bis
 (Finalità e obiettivi)
1. La Regione provvede, in accordo con gli organi statali competenti, al recupero e alla valorizzazione di infrastrutture statali dismesse ponendo in essere le azioni necessarie per restituire alla fruizione pubblica della comunità regionale i siti militari già dismessi o dismettibili che si trovano sul territorio regionale.
2. La valorizzazione e il recupero dei beni militari dismessi attraverso la rinaturalizzazione di aree edificate con la creazione di percorsi naturali, la rifunzionalizzazione di beni per finalità produttive, turistiche, ricreative e sportive, nonché attraverso interventi finalizzati alla transizione energetica contribuisce all'obiettivo strategico della diminuzione del consumo di suolo e della sostenibilità ambientale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 37 ter
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) INA: infrastrutture militari non attive, beni ancora nella disponibilità del Ministero della Difesa;
b) beni demaniali statali ex militari: beni che abbiano svolto funzione militare e che sono stati sclassificati, entrati nella competenza dell'Agenzia del demanio e non utilizzati per altri usi governativi;
c) altri beni statali dismettibili: ulteriori beni statali che possono essere trasferiti a titolo gratuito alla Regione o agli Enti locali che ne facciano richiesta per effetto dell'articolo 65 dello Statuto di autonomia regionale per finalità di interesse pubblico.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 37 quater
 (Data base)
1. La Direzione centrale competente in materia di patrimonio e demanio realizza il data base cartografico dei beni militari denominati INA, dei beni statali ex militari potenzialmente trasferibili dall'Agenzia del demanio e di quelli già trasferiti, integrando il data base dei beni demaniali e dei beni patrimoniali.
2. Il data base di cui al comma 1 comprende:
a) la mappatura delle INA, delle aree ex militari già in carico all'Agenzia del demanio e degli altri beni che non abbiano alcun uso governativo;
b) l'analisi delle caratteristiche dei beni e della loro collocazione sul territorio;
c) le informazioni fornite dal Ministero della Difesa sull'eventuale necessità di bonifica bellica.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere accordi con gli enti statali preposti per il trasferimento al demanio e al patrimonio regionale di beni, che non siano già stati trasferiti agli enti locali, come individuati dal data base e classificati secondo la metodologia di cui all'articolo 37 quinquies con particolare riferimento alle bonifiche necessarie per riconsegnare le aree agli usi civili.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 37 quinquies
 (Mappatura dei beni)
1. In coerenza agli obiettivi paesaggistici, ambientali, sociali ed economici la Regione valuta le possibili destinazioni funzionali e la restituzione dei beni di cui all'articolo 37 ter alla migliore fruizione pubblica e in particolare provvede a individuare i beni oggetto:
a) di potenziali interventi di livello regionale;
b) di potenziali interventi e recuperi di valenza infra-regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale sono individuati in particolare:
a) i beni idonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici;
b) i beni idonei ad altro utilizzo finalizzato alla transizione energetica;
c) i beni idonei alla rinaturalizzazione anche mediante demolizione di manufatti;
d) i beni infrastrutturati riconvertibili a uso sportivo;
e) i beni riconvertibili a uso sociale;
f) i beni riconvertibili a uso turistico e ricreativo;
g) i beni idonei alle attività produttive e logistiche;
h) beni idonei ad altri usi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 37 sexies
 (Perequazioni ambientali e urbanistiche)
1. I Comuni sul cui territorio insistono i beni di cui all'articolo 37 ter possono utilizzare gli stessi come oggetto di perequazione ambientale ovvero di perequazione urbanistica nei procedimenti di approvazione di un nuovo Piano regolatore generale comunale (PRGC) o di variante generale al PRGC vigente.
2. La Regione mediante accordi di programma promuove con gli enti locali interessati azioni per realizzare interventi di rifunzionalizzazione e ripristino che interessino i beni di cui all'articolo 37 quinquies e che abbiano valenza regionale o valenza sovracomunale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 37 septies
 (Programmazione degli interventi di recupero)
1. Gli Enti locali possono avanzare istanza di trasferimento dei beni come identificati dal data base cartografico di cui all'articolo 37 quater presso la Direzione centrale competente in materia di patrimonio e demanio entro l'1 marzo di ogni anno, al fine dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 65 dello Statuto di autonomia.
2. La richiesta di trasferimento deve essere corredata di informazioni tecniche che descrivano l'utilizzo proposto, l'intervento necessario e i costi parametrici associati, nonché eventuali costi di gestione con piano di copertura degli stessi secondo la modulistica già messa a disposizione dal Servizio competente.
3. Nelle more del completamento del data base cartografico di cui all'articolo 37 quater sono sospese le richieste di trasferimento dei beni di cui all'articolo 37 ter da parte degli enti locali.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 37 octies
 (Concessione di contributi)
1. La Regione finanzia gli enti locali per la redazione del "Documento di fattibilità delle alternative progettuali" ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), in relazione ai beni di cui all'articolo 37 ter per i quali gli stessi intendono presentare istanza di trasferimento al fine dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 65 dello Statuto di autonomia, previa domanda al Servizio demanio della Direzione centrale competente in materia di patrimonio e demanio.
2. Gli enti locali che hanno già ottenuto il trasferimento dei beni di cui all'articolo 37 ter a seguito dell'approvazione di precedenti norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto di autonomia possono presentare istanza di contributo per la redazione del documento di fattibilità di cui al comma 1.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi agli enti locali che ne facciano richiesta fino alla concorrenza del 100 per cento, secondo criteri e modalità che saranno stabiliti da apposito bando approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.