1.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 10), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), del
decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del
decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), e in armonia con la normativa comunitaria e statale vigente, detta disposizioni relative ai beni del demanio marittimo regionale e statale nell'ambito della laguna di Marano-Grado e ai beni del demanio stradale regionale, nonché modifica la
legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17
(Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), la
legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28
(Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), e la
legge regionale 13 novembre 2006, n. 22
(Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla
legge regionale 16/2002
in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).