LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9
 (Durata e piano economico-finanziario)
1. Le concessioni sono rilasciate per il periodo richiesto dall'avente diritto e, comunque, entro il limite massimo di durata di seguito indicato:
a) concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di opere di pubblica utilità rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici anche economici: fino a trenta anni;
b) concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di opere finalizzate all'erogazione di pubblici servizi, quali elettrodotti, metanodotti, oleodotti, linee di telefonia, acquedotti, fognature, rilasciate a favore di soggetti privati: fino a trenta anni;
c) concessioni per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza, per la realizzazione di riserve naturali e per l'utilizzo a fini ambientali, sociali o ricreativi rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica, enti pubblici anche economici: fino a venti anni;
d) concessioni per l'utilizzo a fini esclusivamente privati senza scopo di lucro: fino a nove anni;
e) concessioni per la realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali: fino a un anno.
2. La durata delle concessioni per finalità produttive, commerciali, industriali, ivi comprese le attività di cantieristica navale e per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, è determinata in base al piano economico-finanziario di cui al comma 4 presentato dal richiedente, e non può comunque avere durata superiore a cinquanta anni.
3. La durata delle concessioni con finalità turistico-ricreative viene determinata in base al piano economico-finanziario di cui al comma 4, presentato dal richiedente, e non può comunque essere superiore a quaranta anni.
3 bis. In assenza del piano economico-finanziario le concessioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate per il periodo richiesto dall'avente diritto e, comunque, entro il limite massimo di sei anni.
4. Il piano economico-finanziario è composto in via generale dai seguenti elementi:
a) piano temporale di sviluppo delle attività;
b) descrizione sintetica del progetto imprenditoriale, con una scheda analitica di ogni prodotto e di ogni servizio che si intende offrire;
c) progettazione della struttura organizzativa e del piano per la gestione delle risorse umane;
d) analisi del contesto competitivo (analisi del mercato);
e) definizione del piano operativo con cui si declinano le linee guida e gli obiettivi strategici in un piano degli investimenti;
f) piano di fattibilità economico-finanziaria analitico a medio-lungo termine con indicazione del fabbisogno finanziario e coperture, certificato da un professionista abilitato;
g) analisi della redditività del progetto e dei principali fattori di rischio, corredata di simulazioni dell'impatto economico-finanziario di eventuali deviazioni dalle ipotesi formulate;
h) durata della concessione in funzione dell'ammortamento degli investimenti previsti.
5. Il piano economico-finanziario di cui al comma 4 è sottoposto al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 48.
6. Nel caso di istanze di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere esistenti e di cui ai commi 2 e 3, che mantengano invariate la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche delle opere medesime, la durata non può essere superiore a dieci anni.
7. Le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo sono rilasciate per un periodo non superiore a trenta giorni.
Note:
1L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
2Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) l'illegittimità costituzionale del c. 3 dell'art. 9 e l'art. 49 della presente legge.
3Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del c. 4 dell'art. 7, dell'art. 8, del c. 2 dell'art. 9 e dell'art. 41 della presente legge.
4Il Regolamento di cui al presente articolo è stato emanato con DPReg. 22/6/2011, n. 0142/Pres. (B.U.R. 6/7/2011, n. 27) ed entra in vigore al 7/7/2011.
5Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.