LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7
 (Affidamento in concessione)
1. Il procedimento per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, può essere avviato su istanza di parte o d'ufficio.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le istanze di concessione sono pubblicate per la durata di almeno venti giorni, naturali e consecutivi, sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione e all'Albo dell'ente locale nel cui territorio è situato il bene demaniale, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro tale termine.
3. Le istanze di concessione per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell' articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), sono pubblicate per la durata di almeno quarantacinque giorni sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione, all'Albo dell'ente locale nel cui territorio è situato il bene demaniale, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro un termine che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a novanta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione.
4. Non sono soggette a pubblicazione le istanze di:
a) concessione per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi;
b) concessione per la realizzazione o il mantenimento di opere finalizzate al trasporto o all'erogazione di fonti energetiche;
c) autorizzazioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3;
d) concessione per la realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali;
e) concessione per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 9, comma 7;
f) concessione finalizzata allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale.
(2)
5. Le istanze di concessione concorrenti aventi a oggetto utilizzi o finalità diverse dall'istanza di concessione originaria sono pubblicate, ai sensi dei commi 2 e 3, rispettivamente per la durata di almeno venti giorni e almeno quarantacinque giorni.
6. L'avviso dell'amministrazione concedente avente per oggetto l'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima e con l'invito a presentare la propria miglior offerta è pubblicato per estratto secondo le modalità e i termini di cui ai commi 2 e 3.
7.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
2Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del c. 4 dell'art. 7, dell'art. 8, del c. 2 dell'art. 9 e dell'art. 41 della presente legge.
3Comma 7 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.