LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 51 bis
 (Affidabilità del concessionario)
1. Il rapporto tra gli enti concedenti e i concessionari di beni demaniali marittimi si fonda sul principio di reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione e dei concessionari e sul rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Fermo restando l'esercizio dell'azione giudiziaria per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive e quanto previsto dall'articolo 47 del regio decreto 327/1942, gli enti concedenti di beni del demanio marittimo situati nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti motivati di rigetto delle istanze di rinnovo ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di variazione ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 328/1952, e di proroga ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante la disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto), presentate dai concessionari che non abbiano corrisposto il canone o altre indennità dovute in relazione all'utilizzo di beni demaniali marittimi, nei termini previsti all'atto di concessione o intimati dall'amministrazione concedente.
3. Gli enti concedenti tengono in considerazione nelle procedure selettive previste dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), ai fini della valutazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), la mancata corresponsione da parte dei concessionari del canone o altre indennità di cui al comma 2.
4. Gli enti di cui al comma 2 possono prevedere nelle concessioni la clausola disposta all'articolo 1462 del codice civile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 6, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.