LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

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Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 42
1. All' articolo 8 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 le parole << un piano finanziario >> sono sostituite dalle seguenti: << un piano economico-finanziario asseverato e redatto da un professionista abilitato >>;

b)
il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Il piano economico-finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 48 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).>>;

c)
al comma 3 dopo le parole << la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima >> sono inserite le seguenti: << asseverata e redatta da un professionista abilitato >>;

d)
al comma 3 sono aggiunte alla fine del periodo le seguenti parole << Tale stima deve considerare gli ammortamenti corrispondenti a una durata teorica massima di ulteriori cinque anni. >>;

e)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. La stima di cui al comma 3 deve essere acquisita a spese del concessionario uscente e viene sottoposta al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 48 della legge regionale 10/2017 .>>.