LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37 quinquies
 (Mappatura dei beni)
1. In coerenza agli obiettivi paesaggistici, ambientali, sociali ed economici la Regione valuta le possibili destinazioni funzionali e la restituzione dei beni di cui all'articolo 37 ter alla migliore fruizione pubblica e in particolare provvede a individuare i beni oggetto:
a) di potenziali interventi di livello regionale;
b) di potenziali interventi e recuperi di valenza infra-regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale sono individuati in particolare:
a) i beni idonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici;
b) i beni idonei ad altro utilizzo finalizzato alla transizione energetica;
c) i beni idonei alla rinaturalizzazione anche mediante demolizione di manufatti;
d) i beni infrastrutturati riconvertibili a uso sportivo;
e) i beni riconvertibili a uso sociale;
f) i beni riconvertibili a uso turistico e ricreativo;
g) i beni idonei alle attività produttive e logistiche;
h) beni idonei ad altri usi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.