LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37 quater
 (Data base)
1. La Direzione centrale competente in materia di patrimonio e demanio realizza il data base cartografico dei beni militari denominati INA, dei beni statali ex militari potenzialmente trasferibili dall'Agenzia del demanio e di quelli già trasferiti, integrando il data base dei beni demaniali e dei beni patrimoniali.
2. Il data base di cui al comma 1 comprende:
a) la mappatura delle INA, delle aree ex militari già in carico all'Agenzia del demanio e degli altri beni che non abbiano alcun uso governativo;
b) l'analisi delle caratteristiche dei beni e della loro collocazione sul territorio;
c) le informazioni fornite dal Ministero della Difesa sull'eventuale necessità di bonifica bellica.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere accordi con gli enti statali preposti per il trasferimento al demanio e al patrimonio regionale di beni, che non siano già stati trasferiti agli enti locali, come individuati dal data base e classificati secondo la metodologia di cui all'articolo 37 quinquies con particolare riferimento alle bonifiche necessarie per riconsegnare le aree agli usi civili.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.