LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37 octies
 (Concessione di contributi)
1. La Regione finanzia gli enti locali per la redazione del "Documento di fattibilità delle alternative progettuali" ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), in relazione ai beni di cui all'articolo 37 ter per i quali gli stessi intendono presentare istanza di trasferimento al fine dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 65 dello Statuto di autonomia, previa domanda al Servizio demanio della Direzione centrale competente in materia di patrimonio e demanio.
2. Gli enti locali che hanno già ottenuto il trasferimento dei beni di cui all'articolo 37 ter a seguito dell'approvazione di precedenti norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto di autonomia possono presentare istanza di contributo per la redazione del documento di fattibilità di cui al comma 1.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi agli enti locali che ne facciano richiesta fino alla concorrenza del 100 per cento, secondo criteri e modalità che saranno stabiliti da apposito bando approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.