LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37 bis
 (Finalità e obiettivi)
1. La Regione provvede, in accordo con gli organi statali competenti, al recupero e alla valorizzazione di infrastrutture statali dismesse ponendo in essere le azioni necessarie per restituire alla fruizione pubblica della comunità regionale i siti militari già dismessi o dismettibili che si trovano sul territorio regionale.
2. La valorizzazione e il recupero dei beni militari dismessi attraverso la rinaturalizzazione di aree edificate con la creazione di percorsi naturali, la rifunzionalizzazione di beni per finalità produttive, turistiche, ricreative e sportive, nonché attraverso interventi finalizzati alla transizione energetica contribuisce all'obiettivo strategico della diminuzione del consumo di suolo e della sostenibilità ambientale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.