LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO II
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 57
 (Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017-2019. (E/721)
2. Per le finalità di cui all'articolo 48, commi 6, 7 e 8, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/nuova istituzione)
3. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 8 (Statistica e servizi informativi) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/243)
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede per complessivi 20.000 euro per l'anno 2017 mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/1463)
Art. 57 bis
 (Rateizzazione)
1. È ammessa la rateizzazione delle somme dovute per l'occupazione del bene demaniale qualora sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità a causa della situazione patrimoniale del debitore, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, su richiesta documentata del soggetto debitore.
2. In caso di contestazione giudiziale del credito la rateizzazione è ammessa per l'intero importo dovuto, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi del comma 3.
3. La rateizzazione è ammessa in un massimo di sessanta rate mensili ed è disposta con decreto dell'ufficio competente all'accertamento del credito. Il pagamento avviene attraverso rate mensili posticipate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 8/2020
Art. 57 ter
 (Indennità per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio)
1. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo senza titolo di beni del demanio marittimo di cui alla legge regionale 22/2006 e alla legge regionale 10/2017 ovvero nel caso di utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte della struttura competente in materia di demanio marittimo, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 6/2021
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 2, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 2, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 57 quater
 (Canone per emungimento)
1. Il canone annuo dovuto per l'emungimento di acqua dagli ambiti di cui alla legge regionale 22/2006 , alla legge regionale 17/2009 e alla legge regionale 10/2017 è determinato in 0,18 euro al metro cubo di acqua prelevata. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, come determinato con decreto del Ministero competente in materia di demanio marittimo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 6/2021