LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO IV
 DEMANIALIZZAZIONE E SDEMANIALIZZAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE
Art. 17
 (Rettifiche di intestazione)
1. Con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, che costituisce titolo per la variazione della intestazione degli stessi, i beni iscritti al patrimonio o al demanio della Regione, per i quali la struttura regionale competente in materia di infrastrutture e trasporto abbia accertato le caratteristiche di demanialità marittima, sono iscritti negli archivi di cui all'articolo 3, comma 1, con la denominazione "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio marittimo".
Art. 18
 (Acquisizione di opere al demanio marittimo regionale)
1. La cessazione della concessione comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio marittimo regionale, tenuto conto di quanto previsto nelle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure per l'acquisizione e l'intestazione al demanio marittimo regionale delle opere realizzate dal concessionario su beni del demanio marittimo regionale.
Art. 19
 (Sdemanializzazione)
1. La sdemanializzazione di beni del demanio marittimo regionale è autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente disposta con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione dell'avvenuta perdita della caratteristica di demanialità marittima.
2. Nelle more della conclusione del procedimento di sdemanializzazione è autorizzata l'occupazione dei beni di cui sia stata accertata la perdita della caratteristica di demanialità marittima, subordinatamente al pagamento del relativo canone.
3. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le procedure, i criteri, le modalità e i termini della procedura di sdemanializzazione e successiva alienazione dei beni sdemanializzati.