LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 29
1. All' articolo 10 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << al parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione, ai fini dell'accertamento della compatibilità dell'opera con la navigabilità del corso d'acqua >> sono sostituite dalle seguenti: << al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione >>;

b)
al comma 2 le parole << al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione, ai fini dell'accertamento della compatibilità dell'opera con la navigabilità del corso d'acqua >> sono sostituite dalle seguenti: << al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione >>;

c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il rilascio di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere già realizzate su beni del demanio idrico regionale rimane subordinato alla verifica dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 o al rilascio del parere di compatibilità idraulica da parte della struttura regionale competente.>>;

d)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale che non comportano la realizzazione di opere è subordinato:
a) al parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo;
b) al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali;
c) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e della biodiversità per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili;
d) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di risorse forestali qualora l'utilizzo interessi zone boscate;
e) in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione.>>;

e)
dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
<<4 ter. I titolari di concessione di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, dopo almeno due anni dalla data di decorrenza della concessione, possono avanzare istanza per la modifica o l'ampliamento delle opere ricadenti nell'area in concessione e ferma restando la tipologia di utilizzo, la cui accoglibilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 2, ferma restando la rideterminazione del canone concessorio.>>.