LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 10

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
450.03 - Fauna
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 22
1. All' articolo 4 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << del Direttore di servizio, >> sono inserite le seguenti: << o di un suo delegato, >>;

b)
al comma 2 dopo le parole << che sono oggetto di revisione quinquennale >> sono aggiunte le seguenti: << disposta con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale >>;

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
le parole << trenta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << il termine ordinatorio di sessanta giorni >>;

2)
le parole << Il silenzio costituisce assenso all'alienazione >> sono sostituite dalle seguenti: << La mancata manifestazione di interesse all'acquisizione del bene da parte del Comune interessato comporta l'ammissibilità dell'alienazione >>.