LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9
 (Funzioni della Regione)
1. Alla Regione competono le seguenti funzioni:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
b) la gestione del S.I.R.R., compresa l'immissione dei dati relativi ai provvedimenti di cui alle lettere e), f), g) e h), da parte delle strutture regionali competenti;
c) la gestione del Tavolo permanente per l'economia circolare di cui all'articolo 4, comma 5;
d) l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d);
e) l'emissione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del decreto legislativo 152/2006 , ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
f) l'emissione del provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché per la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione, rispettivamente, ai sensi degli articoli 208 e 211 del decreto legislativo 152/2006 , comprese l'autorizzazione dei relativi progetti di variante e l'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, nonché la ricezione delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 ;
g) l'emissione dei provvedimenti di conferma, di rinnovo, di sospensione, di decadenza e di revoca dell'autorizzazione unica;
h) la verifica e il controllo dei requisiti per l'applicazione delle procedure semplificate, nonché l'emissione del provvedimento di divieto di inizio o di prosecuzione delle attività, ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006 , anche secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 );
i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui all' articolo 194 del decreto legislativo 152/2006 ;
j) il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 ;
k) la vigilanza e il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni concernenti le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché sulla gestione degli impianti e delle apparecchiature per il compostaggio di comunità;
l) l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie;
m) l'acquisizione e l'aggiornamento in via telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto, mediante l'applicativo "Archivio regionale amianto (A.R.Am.)";
n) la predisposizione di linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto;
o) la predisposizione di linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado, delle strutture con presenza di amianto nel territorio;
p) l'informazione sulla corretta gestione dei rifiuti, compresa la prevenzione della produzione degli stessi, coerente con la pianificazione regionale di settore e uniforme sul territorio regionale;
q) la realizzazione di studi, di ricerche e di progettazioni per la razionale organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.
q bis) la realizzazione del logo regionale di sostenibilità, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, finalizzato al riconoscimento di attività e di azioni concernenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e lo sviluppo dell'economia circolare.
2. La Regione, in conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, esercita i poteri sostitutivi nel caso in cui i Comuni non effettuino gli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e a bis). La Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito il Comune, assegna mediante diffida un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito il Comune, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta, con oneri conseguenti a carico del bilancio comunale.
3. Il commissario di cui al comma 2 si avvale delle strutture del Comune, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. Il Comune conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario ad acta non sia insediato.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018
2Lettera q bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 68, comma 1, L. R. 3/2024