1.
Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a)
la
legge regionale 12 maggio 1971, n. 19
(Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), a eccezione dell'articolo 6, primo comma;
f) gli articoli da 21 a 27 della legge regionale 11 maggio del 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di Enti regionali);
s)
l'
articolo 83 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21
(Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);
u)
gli articoli da 58 a 75 e da 77 a 79 della
legge regionale 26 giugno 2014, n. 11
(Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);