Art. 2
(Finalità)
1.
Ai fini della tutela dell'ambiente e del contenimento del consumo delle risorse e ferma restando la gerarchia della gestione dei rifiuti definita dall'
articolo 179 del decreto legislativo 152/2006
, la Regione, in un'ottica di sviluppo del modello dell'economia circolare, persegue, prioritariamente, le seguenti finalità:
a) la riduzione della produzione di rifiuti anche attraverso la promozione del riutilizzo dei beni a fine vita;
b) l'ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti al fine di massimizzare il riciclo di materia;
c) il recupero di materia tramite idoneo trattamento anche attraverso la costituzione di filiere per la selezione e il recupero dei rifiuti;
d) il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia;
e) la progressiva riduzione dello smaltimento mediante incenerimento dei rifiuti ancora valorizzabili come materia;
f) la minimizzazione dello smaltimento finale dei rifiuti in discarica.
2. I soggetti coinvolti nella progettazione, nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti concorrono all'attuazione del modello e degli obiettivi dell'economia circolare, nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilità estesa del produttore e secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità, di trasparenza, di fattibilità tecnica ed economica.
3. L'efficienza della gestione dei rifiuti sul territorio regionale è valutata in rapporto alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dei rifiuti non inviati al riciclo, nonché alla qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.