Art. 13
(Sperimentazione di sistemi innovativi di localizzazione)
1. Ai fini di migliorare l'efficienza e la tempestività delle operazioni di ricerca, soccorso, recupero e trasporto degli infortunati, dei pericolati e dei soggetti in imminente pericolo di vita, oltre che del recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare una sperimentazione, della durata di tre anni, di nuovi sistemi di localizzazione delle persone disperse nelle zone non coperte dal segnale telefonico.
2.
Con propria deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce in particolare:
a) il soggetto responsabile della sperimentazione di cui al comma 1;
b) le modalità di partecipazione del Sistema informativo regionale (SIR) e dei soggetti coinvolti dalla presente legge e in particolare del Servizio sanitario regionale, della Protezione civile, del Corpo forestale, del CNSAS FVG e del CAI regionale;
c) le zone entro cui avviare la sperimentazione e il relativo coinvolgimento dei Comuni interessati.
3. La sperimentazione di cui al comma 1 è sottoposta a valutazione al termine del terzo anno e tale valutazione è effettuata dalla Giunta regionale, che si avvale di strumenti valutativi adeguati.
4. Sulla base delle risultanze della valutazione di cui al comma 3, sono predisposte le modalità definitive di attuazione dei nuovi sistemi di localizzazione delle persone disperse di cui al comma 1.