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Legge regionale 4 agosto 2017, n. 30

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2016.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/08/2017
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 (Trasmissione dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche)
1. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni e per un corretto caricamento delle risultanze contabili del rendiconto generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2016, nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui al decreto ministeriale 12 maggio 2016 (Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni), gli importi stanziati, compresi quelli corrispondenti a fondi pluriennali vincolati, nonché le somme accertate o impegnate, comprensive di eventuali maggiori o minori entrate ed economie, quelle riscosse o pagate e quelle riaccertate, inerenti ai capitoli indicati nell'allegata tabella A, sono oggetto di classificazione funzionale come nella stessa indicato.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento al bilancio di previsione 2016, gli importi stanziati, compresi quelli corrispondenti a fondi pluriennali vincolati, nonché le somme impegnate in esercizi precedenti sul triennio di bilancio, comprensive di quelle non ancora liquidate alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016), nonché le previsioni di cassa, inerenti ai capitoli indicati nell'allegata tabella B, sono oggetto di classificazione funzionale come nella stessa indicato.
3. Restano in ogni caso ferme le elaborazioni già predisposte dal Tesoriere regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.