LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 7

Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali.

TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2016
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
310.05 - Volontariato
350.02 - Attività culturali
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 5
 (Rendicontazione del contributo concesso nel 2015 per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei provinciali di Gorizia)
1. Al fine della rendicontazione del contributo concesso nel 2015 ai sensi dell' articolo 6, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei provinciali di Gorizia, la Provincia di Gorizia presenta, entro il 30 giugno 2016, la documentazione giustificativa della spesa di cui all' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).