LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 7

Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali.

TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2016
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
310.05 - Volontariato
350.02 - Attività culturali
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 13
 (Norme finanziarie in materia di volontariato)
1. Per le finalità di cui all' articolo 24, comma 2, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è autorizzata la spesa di 750.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.