LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/05/2016
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 22
 (Disposizioni specifiche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. Le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore, tenuto conto del metodo della tariffa puntuale e a copertura degli oneri derivanti dal piano economico-finanziario approvato dall'AUSIR ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b).
2. Ai sensi dell' articolo 25, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , il gestore del servizio di raccolta può essere diverso da quello degli impianti di trattamento dei rifiuti, che sono comunque inclusi nella pianificazione regionale di settore. L'AUSIR individua dette fattispecie, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e definisce il costo del trattamento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti.