LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/05/2016
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 13
 (Piani d'ambito per la gestione integrata dei servizi)
1. Il Piano d'ambito per il servizio idrico integrato e il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono predisposti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 149 e 203, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 , in coerenza con la pianificazione regionale di settore e sono approvati dall'Assemblea regionale d'ambito.
2. I Piani d'ambito di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori. Anteriormente alla formulazione della proposta di approvazione del Piano d’ambito all’Assemblea regionale d’ambito, il Consiglio di amministrazione trasmette alle strutture regionali competenti in materia di risorse idriche e di gestione dei rifiuti la documentazione del Piano o dei relativi aggiornamenti. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione la Giunta regionale può formulare osservazioni e prescrizioni, in merito alla coerenza con la pianificazione regionale, che l’AUSIR è tenuta a recepire nel Piano d’ambito in sede di approvazione.
3. I Piani d'ambito di cui al comma 1 sono costituiti, in particolare, dai seguenti atti:
a) la ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti;
b) il programma degli interventi;
c) il modello gestionale e organizzativo del servizio;
d) il piano economico-finanziario.
4. La ricognizione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 3, lettera a), ne individua lo stato di consistenza e di funzionamento.
5. Il programma degli interventi di cui al comma 3, lettera b), commisurato all'intero periodo di gestione, indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti da realizzare e i relativi tempi di attuazione, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio.
6. Il modello gestionale e organizzativo di cui al comma 3, lettera c), definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
7. Il piano economico-finanziario di cui al comma 3, lettera d), articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto ed è integrato dalla previsione dei proventi da tariffa per il periodo di affidamento. Il piano garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
8. Fino all'approvazione del Piano d'ambito per il servizio idrico integrato, continuano a trovare applicazione le previsioni dei Piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Piano d'ambito per il servizio idrico integrato fa, comunque, salve le previsioni dei piani d'ambito vigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto il finanziamento del programma degli interventi da parte di istituti bancari.
9. Ai sensi dell' articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006 i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Piano d'ambito per il servizio idrico integrato sono approvati dall'AUSIR che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi. Tale approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.
10. L'AUSIR costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di servizio di cui all'articolo 17.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 2, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.