LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO III
 SVILUPPO DEL SETTORE TERZIARIO
CAPO I
 MISURE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
Art. 38
 (Fondo per contributi alle imprese turistiche)
1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all' articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a favore delle imprese turistiche per l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive previste dal Titolo IV della legge medesima, nonché a favore dei pubblici esercizi, è istituito il Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono annualmente assegnate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG).
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 68, L. R. 14/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'entrata in vigore dei Regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 106, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1 gennaio 2018, come disposto dall'art. 106, c. 7 bis, L.R. 21/2016, introdotto dall'art. 1, c. 24, L.R. 6/2017.
Art. 39
 (Contributi per la realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali)
1. Al fine di consentire la valorizzazione in chiave turistica dell'area montana anche in sinergia con interventi di divulgazione della cultura ambientale e storica dell'area medesima, l'Amministrazione regionale, nel rispetto dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, è autorizzata a concedere un contributo a favore del Consorzio Boschi Carnici con sede a Tolmezzo, a sollievo degli oneri connessi alla realizzazione a Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali caratterizzate da un accesso aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione individua in particolare le modalità di concessione, o altro atto di conferimento, a favore di terzi per la costruzione o la gestione dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale che devono essere attuati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
3. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
4. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera bb), del regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.
Art. 40
 (Completamento lavori al Monastero di Santa Maria di Poffabro)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 150.000 euro al Monastero di Santa Maria di Poffabro di Frisanco (PN) per far fronte alle spese, anche già sostenute nel 2015, per i lavori di completamento dei laboratori artigianali annessi al Monastero e relative pertinenze.
2. A tal fine il Monastero di Santa Maria di Poffabro di Frisanco (PN) presenta apposita domanda al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata degli elaborati progettuali, della relazione tecnico descrittiva con relativo quadro economico delle spese, anche già sostenute nel 2015, e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
3. Il Servizio edilizia, con il provvedimento di concessione del contributo, fissa i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa. Per la concessione e l'erogazione del contributo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 59 e 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
Art. 41
 (Contributi per la valorizzazione del Centro Biathlon Federale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo per la realizzazione di opere e strutture di carattere turistico, ricettivo sportivo o culturale finalizzate a valorizzare il Centro Biathlon Federale di Piani di Luzza - Forni Avoltri.
2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.
Art. 42
 (Realizzazione e completamento di opere inerenti il comprensorio turistico delle Grotte di Villanova)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Lusevera per il completamento del percorso circolare turistico all'interno delle Grotte di Villanova, al fine di ampliare le potenzialità turistiche del comprensorio medesimo.
2. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
Art. 43
1. All' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 32 dopo le parole << da destinare a museo >> sono aggiunte le seguenti: << , compreso l'acquisto dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio >>;

b)
al comma 33 dopo le parole << perizia di stima dell'edificio da acquistare >> sono aggiunte le seguenti: << compresi i manufatti, i macchinari e gli attrezzi presenti nel medesimo edificio >> e dopo le parole << spesa di acquisto dell'edificio storico denominato "Favria" >> sono aggiunte le seguenti: << e dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio >>;

c)
al comma 34 dopo le parole << da destinare a museo >> sono aggiunte le seguenti: << , compresi i manufatti, i macchinari e gli attrezzi presenti nel medesimo edificio >>.

Art. 44
 (Contributi per la realizzazione di interventi di adeguamento funzionale del complesso "Ostello del ciclista")
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione "Mont" per la realizzazione di un intervento di manutenzione e adeguamento funzionale del fabbricato e dell'area camper facenti parte del complesso "Ostello del ciclista" di proprietà del Comune di Tarvisio concesso in comodato gratuito all'Associazione stessa.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.
3. Gli incentivi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
Art. 45
 (Ripristino delle spiagge di Grado)
1. Al fine di garantire il ripristino delle spiagge di Grado, danneggiate in seguito a eventi calamitosi, e consentire l'avvio della stagione turistica 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Grado, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, risorse finanziarie per interventi urgenti di ripascimento delle spiagge medesime e per la pulizia degli arenili.
Art. 46
 (Valorizzazione delle ciclovie nei Comuni di Tavagnacco e di Povoletto)
1. Al fine di favorire la valorizzazione ambientale e di accrescere l'attrattività turistica delle ciclovie dei parchi del Cormor e del Torre, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Tavagnacco e di Povoletto un contributo per compartecipare alla realizzazione di impianti e strutture di carattere turistico-sportivo.
2. Le domande, corredate di una relazione illustrativa, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
Art. 47
 (Contributo al Comune di Rigolato per il restauro e il ripristino funzionale del Rifugio Cjampizzulon)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Rigolato per il restauro e il ripristino funzionale del Rifugio Cjampizzulon, di proprietà del Comune di Rigolato, danneggiato da eventi atmosferici.
2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
Art. 48
 (Contributi a Promoturismo FVG)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale Promoturismo FVG un contributo finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dall'assunzione in comodato d'uso temporaneo dello stabilimento termale di proprietà del Comune di Arta Terme.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione illustrativa completa di specifico piano finanziario. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione ed erogazione degli importi.
Art. 49
 (Trasferimenti di risorse per miglioramenti funzionali e manutenzioni di opere strutturali e infrastrutturali connesse ai poli sciistici e per la realizzazione di percorsi ciclabili)
1. L'Amministrazione regionale trasferisce a PromoTurismoFVG risorse finanziarie per la realizzazione, il miglioramento funzionale e la manutenzione di opere strutturali e infrastrutturali connesse al comprensorio di Piancavallo, ivi compreso il bacino di Pian delle More, nell'ottica del potenziamento dei poli sciistici regionali e nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica non discriminatorie e trasparenti previste dalle norme sugli appalti pubblici.
2. L'Amministrazione regionale trasferisce a PromoTurismo FVG risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi ciclabili nell'ambito dei territori montani dei Comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo e Caneva e destinati alla valorizzazione in chiave turistica dei territori medesimi.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e per la quantificazione delle risorse da trasferire, la PromoTurismoFVG comunica l'avvenuta aggiudicazione della gara.
CAPO II
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002
Art. 50
1.
Al comma 1 dell'articolo 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), le parole << deliberazione della Giunta regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << regolamento regionale >>.

Art. 51
1.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge regionale 2/2002 è aggiunta la seguente:
<<b bis) collegi di cui agli articoli 122, 127, 132, 144.>>.

Art. 52
1.
Il comma 1 dell'articolo 159 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale.>>.

CAPO III
 MISURE PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO
Art. 53
 (Interporto - Centro Ingrosso Pordenone)
1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., di seguito Interporto, un contributo in conto capitale per l'ampliamento e l'ammodernamento del Centro servizi e la realizzazione di infrastrutture a servizio delle attività produttive nell'ambito del Piano per gli insediamenti produttivi - Zona omogenea H1 nel Comune di Pordenone.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono:
a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;
b) destinati a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che Interporto può mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato.
3. Interporto può affidare la costruzione e la gestione delle opere di cui al comma 1 con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
4. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
a) infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzazione dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni 1 e 13, nonché le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali;
b) acquisto di immobili;
c) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.
5. II contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.
6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.
7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.
9. Interporto produce all'atto della presentazione della domanda di contributo la documentazione attestante l'effetto incentivante di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 651/2014.
10. Con il decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E DI ATTRATTIVITÀ
Art. 54

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera ff), L. R. 21/2016
Art. 55
1.
AI comma 77 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole << ricercatori italiani e stranieri. >> sono aggiunte le seguenti: << Nell'ambito delle finalità istituzionali del CRO, la struttura realizzata può essere utilizzata anche per soggetti diversi in relazione ad attività congressuale, di formazione e di aggiornamento. >>.

Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 6, lettera c), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
2Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) è stato emanato con DPReg. 01/02/2017, n. 027/Pres. (B.U.R. 8/2/2017, n. 6), ed entra in vigore il 9/2/2017.
CAPO V
 DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE L'INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 57
 (Finanziamenti per insediamenti delle PMI e loro consorzi)
1. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 sono finanziati nel limite massimo di 500.000 euro ciascuno per complessivi 3 milioni di euro, limitatamente allo scorrimento delle graduatorie approvate sulle iniziative dirette a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati), ammissibili e non finanziate nell'ambito di tale Piano.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, all'articolo 12 comma 1, all'articolo 13, comma 1, lettera c), e all'articolo 16, comma 1, lettera c, punto 6, del bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
3. Gli incentivi a sostegno delle iniziative di cui al comma 1 sono concessi dai Comuni in applicazione delle regole del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
4. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata sulla base di una ricognizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011 di tutti i Comuni interessati e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.
5. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 non finanziati, neppure parzialmente, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono finanziati nel limite massimo di 200.000 euro ciascuno per complessivi 2 milioni di euro, limitatamente a uno degli interventi, purché interamente completati entro il 31 dicembre 2019 e appartenenti alle iniziative di cui alle tipologie a) di cui all'articolo 5 del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
6. Gli interventi di cui al comma 5 sono attuati in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e l'assegnazione delle risorse è effettuata dalla Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 6, tenuto conto dell'effettiva realizzabilità entro il 31 dicembre 2019 dell'intervento prescelto dal Comune scorrendo la graduatoria di cui al decreto 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 e del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
7. Per le finalità di cui al comma 5 i Comuni presentano domanda di finanziamento all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8.  
( ABROGATO )
(1)
9. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono altresì finanziati con le risorse già stanziate a valere sulla Missione n. 14 Sviluppo economico e competitività e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016 (capitolo 9657) e non ancora impegnate.
10. Le risorse di cui al comma 9 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1, lettera c), e all'articolo 16, comma 1, lettera c, punto 6 del bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
11. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 9 è effettuata prioritariamente rispetto a quella di cui al comma 4 sulla base della ricognizione di cui al comma medesimo e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.
Note:
1Comma 8 abrogato da art. 2, comma 72, L. R. 14/2016
Art. 58
1.
Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è sostituito dal seguente:
<<6. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 è delegata a Unioncamere FVG. Le domande di contributo sono presentate a Unioncamere FVG, che ne predispone la graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, nonché provvede alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia. La convenzione definisce anche il limite massimo del rimborso delle spese per l'attività di gestione dei contributi, nonché le modalità di effettuazione del rimborso e le spese ammissibili.>>.

Art. 59
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), dopo la parola: << (CAT), >> sono inserite le seguenti: << il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), >>.

Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 61
  (Modifiche alla legge regionale 50/1993 )
1. Alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 5 bis le parole << e sportivo della pratica dello sci >> sono sostituite dalle seguenti: << e della pratica sportiva dello sci >>;

b)
la lettera a) del comma 4 dell'articolo 5 bis è sostituita dalla seguente:
<<a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;>>;

c)
dopo la lettera j) del comma 4 dell'articolo 5 bis è inserita la seguente:
<<j bis) gestisce anche indirettamente strutture ricettive e servizi turistici, qualora ritenuto opportuno al fine di una migliore fruizione dei servizi;>>;

d)
alle lettere a) e f) del comma 1 dell'articolo 5 sexies 1 la parola:<< approvazione >> è sostituita dalla seguente: << adozione >>;

e)
la lettera n) del comma 1 dell'articolo 5 sexies 1 è sostituita dalla seguente:
<<n) l'adozione della proposta di politica tariffaria, ai fini della successiva approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 5 nonies, comma 2, lettera d), nonché l'attuazione della stessa.>>;

f)
dopo il comma 1 dell'articolo 5 sexies 2 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il Direttore generale, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie competenze, motivatamente individuate, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati.>>.

Art. 62
  (Modifiche alla legge regionale 3/2015 )
1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 dell'articolo 62 è inserito il seguente:
<<5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002 , i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui può aderire anche l'Autorità portuale di Trieste.>>.

b)
dopo il comma 5 bis dell'articolo 62 sono inseriti i seguenti:
<<5 ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino.
5 quater. Alle modifiche di cui al comma 5 ter si applica l'articolo 67.>>.

c) dopo il comma 4 dell'articolo 64 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nel Comune di Moggio Udinese è consentito al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo anche al di fuori dell'agglomerato industriale.
4 ter. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nell'area del soggetto gestore di servizi logistici Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia SpA, è consentito al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 62, comma 5, lettera d), punto 2, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo, anche al di fuori dell'agglomerato industriale.>>.

Art. 63
1.
Dopo il comma 41 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono inseriti i seguenti:
<<41 bis. L'elaborazione dell'analisi di rischio, comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, relative alle aree situate in Comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Ospo di proprietà di EZIT in liquidazione, nell'ambito della riqualificazione del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste di cui al comma 41, sono finanziate dalle somme che residuano dal finanziamento concesso a EZIT con il decreto n. 1202 del 23 giugno 2006, rideterminato con il decreto n. 132 del 7 febbraio 2007 e con il decreto n. 1827 del 9 agosto 2010, della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"), e dell'articolo 4, commi 5 e 5 bis, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004), che sono restituite dal Commissario liquidatore a seguito della rendicontazione.
41 ter. Al fine di garantire la continuità e l'unitarietà della riqualificazione ambientale del SIN di Trieste, nell'ambito dell'esercizio delle competenze di cui al comma 41, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata a stipulare convenzioni a titolo oneroso per l'elaborazione dell'analisi di rischio comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, con soggetti privati che abbiano acquistato o acquisteranno aree di proprietà di EZIT in liquidazione, situate in Comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Ospo. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione.>>.

Art. 64
1. All' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 16, 17, 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:
<<16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale un contributo straordinario per i lavori di realizzazione di un nuovo scalo ferroviario locale nel Consorzio medesimo messo a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria.
17. Il contributo di cui al comma 16 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla GUUE serie L n. 187 del 26 giugno 2014, e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.
18. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il legale rappresentante del Consorzio presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, domanda di concessione del contributo corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
19. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.>>;

b)
i commi 20, 21, 22, 23, 24 sono abrogati.

Art. 65
1. All' articolo 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 nonies dopo le parole: << EZIT medesimo. >> sono inserite le seguenti: << Il commissario liquidatore di EZIT nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio dell'Ente, anche in vista dell'attuazione dell' articolo 2, comma 43, della legge regionale 34/2015 , ivi compresa la rinegoziazione delle condizioni dei rapporti giuridici in essere. >>;

b)
dopo il comma 5 nonies sono inseriti i seguenti:
<<5 nonies.1. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione da parte del commissario di relazioni trimestrali di attuazione.
5 nonies.2. Gli atti adottati dal Commissario liquidatore in relazione al bilancio di previsione 2015 hanno natura di atti propedeutici alla stesura del bilancio finale di liquidazione.>>;

c)
al comma 5 duodecies dopo le parole << bilancio finale di liquidazione. >> sono inserite le seguenti: << La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive, delibera sul bilancio finale di liquidazione acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente. >>;

d)
il comma 5 undecies è abrogato.

Art. 66
  (Modifica all' articolo 6 della legge regionale 27/2014 e disposizioni transitorie)
1.
Al comma 46 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dopo le parole << Per le finalità di cui al comma 44 >> sono inserite le seguenti: << , anche a sollievo degli oneri pregressi, >>.

2. La disposizione di cui all' articolo 6, comma 46, della legge regionale 27/2014 , come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 67
 (Modifiche alle leggi regionali 10/2012 e 3/2015)
1. Alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 10 prima delle parole << dell'articolo 3, comma 14 >> sono inserite le seguenti: << dell' articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), >>;

b)
l'articolo 11 è abrogato.

2.
Al comma 5 dell'articolo 78 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole << articolo 11 della legge regionale 10/2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << articolo 6 , comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) >>.

Art. 68
  (Finanziamento dei contributi di cui all' articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005 )
1. È disposto il conferimento al bilancio regionale, a carico della gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE, istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742 , e alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 , in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli Venezia Giulia), di rientri dalle operazioni di credito scadute, nella misura di 1 milione di euro finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale di cui all' articolo 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005).
Art. 69
 (Attuazione delle funzioni in materia di cooperazione sociale)
1. In seguito al subentro della Regione nelle funzioni svolte dalla Province in materia di cooperazione sociale, i procedimenti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), non conclusi alla data dell'1 luglio 2016, proseguono in capo alla Regione stessa nel rispetto delle disposizioni attuative adottate dalle Province.
2. Nelle more del subentro della Regione nelle funzioni di cui al comma 1, le risorse finanziarie da trasferire alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 11 della legge regionale 20/2006 , per l'anno 2016, sono ripartite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle medesime proporzioni applicate per tale finalità nell'esercizio 2015.
Art. 70
 (Devoluzione a favore di scuole nel Comune di Premariacco)
1. Le economie contributive derivanti dalle attività realizzate dal Comune di Premariacco inerenti la procedura di bonifica ai sensi dell' articolo 4, comma 16, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), sono destinate alla realizzazione dei lavori di "Primo adeguamento sismico della scuola primaria" del Comune di Premariacco.
2. Il Comune di Premariacco, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rendiconta ai sensi dell' articolo 4, comma 17, della legge regionale 22/2007 , al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia le attività di cui all' articolo 4, comma 16, della legge regionale 22/2007 attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, sia esso dirigente o responsabile del servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato devoluto è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia con l'indicazione delle spese sostenute e delle economie conseguite.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Premariacco, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di rendicontazione di cui al comma 2, presenta al Servizio edilizia scolastica e universitaria della Direzione centrale infrastrutture e territorio, istanza di utilizzo delle economie contributive conseguite corredata della relazione illustrativa dei lavori di "Primo adeguamento sismico della scuola primaria" in Comune di Premariacco e dei relativi cronoprogramma e quadro economico di spesa.