LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI E RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI
CAPO I
 GIORNATE DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Art. 1

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della L.R. 29/2005, come modificato dal presente articolo.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della L.R. 29/2005, come modificato dal presente articolo e successivamente dall'articolo 14 della L.R. n. 19/2016.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
CAPO II
 RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla parte in cui prevede che ai "centri commerciali naturali" possano aderire anche la "Camera di commercio e il Comune competente per territorio".
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
CAPO III
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI
Art. 13

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 5 da art. 2, comma 19, L. R. 24/2016
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025