LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8
1. All' articolo 85 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 la parola << duemila >> è sostituita dalla seguente: << cinquemila >>;

b)
al comma 1 le parole << va dichiarata annualmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio con le stesse modalità con le quali le associazioni dichiarano la loro rappresentatività alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in sede di rinnovo dei consigli delle stesse >> sono sostituite dalle seguenti: << è comunicata dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di commercio >>;

c)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva, i CAT e il CATT FVG si dotano di un proprio sito internet.>>;

d)
i commi 8, 9 e 10 sono abrogati;

e)
dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
<<10 bis. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT e al CATT FVG si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012 , così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e sue modifiche e integrazioni.>>.

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.