LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 61
  (Modifiche alla legge regionale 50/1993 )
1. Alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 5 bis le parole << e sportivo della pratica dello sci >> sono sostituite dalle seguenti: << e della pratica sportiva dello sci >>;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
3Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
4Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
5Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025