LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 45
 (Ripristino delle spiagge di Grado)
1. Al fine di garantire il ripristino delle spiagge di Grado, danneggiate in seguito a eventi calamitosi, e consentire l'avvio della stagione turistica 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Grado, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, risorse finanziarie per interventi urgenti di ripascimento delle spiagge medesime e per la pulizia degli arenili.