LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 35
  (Sostituzione di parole agli articoli 11, 12, 14 bis, 21, 22, 23, 24, 33, 38, 39, 41, 68, 72, 73, 79, 80 e 82 della legge regionale 29/2005 )
1.
Ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, al comma 1 dell'articolo 12, al comma 1 dell'articolo 14 bis, al comma 2 dell'articolo 21, ai commi 1 e 2 dell'articolo 22, al comma 1 dell'articolo 23, al comma 1 dell'articolo 24, al comma 13 dell'articolo 33, al comma 4 dell'articolo 38, ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 39, alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 41, al comma 3 dell'articolo 68, ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 72, al comma 1 dell'articolo 73, al comma 3 dell'articolo 79, ai commi 2 e 11 dell'articolo 80 e al comma 3 dell'articolo 82 della legge regionale 29/2005 , la parola << denuncia >> è sostituita dalle seguenti: << segnalazione certificata >>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 la parola << denunciato >> è sostituita dalla seguente: << segnalato >>.