LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 27
1. All' articolo 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità stabiliti dall'Intesa di cui dall'articolo 41, comma 2 bis, può avere la durata massima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), può essere rinnovata nel rispetto delle prescrizioni di cui alla citata Intesa e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.>>;

b)
al comma 2 le parole << Il titolare dell'autorizzazione >> sono sostituite dalle seguenti: << L'operatore su aree pubbliche >>;

c)
al comma 3 le parole << , comma 2 >>sono soppresse;

d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il Comune tiene costantemente aggiornata la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio.>>;

e)
al comma 5 le parole << ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'articolo 42 >>, sono sostituite dalle seguenti: << ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera >>;

f)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. Nell'ambito della stessa area mercatale, un medesimo soggetto non può essere titolare di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, per un massimo di quattro concessioni, due del settore alimentare e due del settore non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero di posteggi non superiore a cento, ovvero di tre concessioni per singolo settore, per un numero massimo di sei concessioni, nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento.>>;

g)
al comma 9 le parole << Il titolare dell'autorizzazione >> sono sostituite dalle seguenti: << L'operatore su aree pubbliche >> e le parole << comma 2, >> e << o ferie >> sono soppresse;

h)
al comma 10 dopo le parole << attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti >> sono aggiunte le seguenti: << distinte per categoria di riciclaggio >>;

i)
al comma 13 le parole << , comma 2 >> sono soppresse.