LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 21
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<5 bis. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui l'allestimento della vetrina, anche in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso, sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tale operazione.>>.