Art. 39
(Contributi per la realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali)
1. Al fine di consentire la valorizzazione in chiave turistica dell'area montana anche in sinergia con interventi di divulgazione della cultura ambientale e storica dell'area medesima, l'Amministrazione regionale, nel rispetto dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, è autorizzata a concedere un contributo a favore del Consorzio Boschi Carnici con sede a Tolmezzo, a sollievo degli oneri connessi alla realizzazione a Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali caratterizzate da un accesso aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione individua in particolare le modalità di concessione, o altro atto di conferimento, a favore di terzi per la costruzione o la gestione dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale che devono essere attuati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
3. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
4. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera bb), del regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.