<<Art. 70
(Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività)
1. La domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, ai sensi dell'articolo 69, è presentata al SUAP del Comune in cui va ubicata la sede dell'attività.
2. Nella domanda di cui al comma 1 è attestato il possesso dei requisiti morali e professionali e di ogni presupposto e requisito richiesto dalle normative di settore in relazione all'iniziativa da realizzarsi.
3. L'esame della domanda è subordinato alla disponibilità da parte del titolare dei locali nei quali intende esercitare l'attività; la disponibilità sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione.
4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in essa indicati. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Comune ne invia gli estremi, anche in via telematica, alla Prefettura, alla Questura, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente.
5. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.>>.