LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 13
 (Disposizioni transitorie)
1. Gli articoli 4, 5, 8, 10 e 11 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017.
2. Le attività di formazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e di cui all' articolo 85, comma 2, lettera c) della legge regionale 29/2005 , sono conclusi entro il 31 dicembre 2016 dai CAT che cessano l'attività entro la medesima data.
3. Le attività relative ai programmi di cui all' articolo 85, comma 10, della legge regionale 29/2005 sono conclusi dai CAT entro il 31 dicembre 2016.
4. Le funzioni relative alla gestione dei procedimenti contributivi di cui all' articolo 85, comma 8, lettera a), della legge regionale 29/2005 cessano dall'1 gennaio 2017, fatte salve le attività necessarie a consentire il trasferimento al CATT FVG dei procedimenti in corso al 31 dicembre 2016 con le modalità previste dal piano di cui al comma 5.
5. La Giunta regionale approva il piano di ricognizione e trasferimento delle funzioni dei CAT, predisposto dal Servizio competente in materia di commercio sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dai CAT medesimi. Il piano:
a) individua, alla data del 31 dicembre 2016, lo stato dei procedimenti di cui al comma 4 in corso e il rendiconto di tutte le risorse finanziarie regionali gestite dai CAT;
b) stabilisce le modalità di trasferimento al CATT FVG dei procedimenti di cui al comma 4 e delle correlate risorse;
c) stabilisce le modalità di restituzione alla Regione delle risorse non spese per le attività di cui ai commi 3 e 4.
(1)
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 5 da art. 2, comma 19, L. R. 24/2016