LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. Al fine di rendere funzionale la Ciclovia Alpe Adria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale un contributo straordinario per la realizzazione dei lavori dell'eliminazione dei punti critici lungo la Ciclovia Alpe Adria in Comune di Pontebba.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico di copertura della spesa e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 11.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con i Comuni e i soggetti istituzionali interessati finalizzato alla realizzazione del collegamento tra la SS 13 Pontebbana e la A23 (Tangenziale sud di Udine) - secondo lotto.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2017 e di 3.600.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 11.
6.
Dopo l' articolo 36 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:
<<Art. 36 bis
 (Contributi agli Enti locali per attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale)
1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali, a seguito di motivata istanza, contributi a sostegno di attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale, a beneficio di località non servite da servizi di TPL e di trasposto scolastico in ambito montano particolarmente gravoso a causa della particolare orografia del territorio.>>.

7. Per le finalità previste dall' articolo 36 bis della legge regionale 23/2007 , come inserito dal comma 6, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 11.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 60.000 euro al Comune di Mossa per i lavori di completamento infrastrutturale della nuova circonvallazione a sud della zona industriale in funzione dell'allacciamento con la strada regionale 117 di Gorizia.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 11.
11. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella F.