LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 2
 (Attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all' articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Tarvisio e approvato con decreto del Presidente della Regione il 21 luglio 2011, n. 173 (Approvazione accordo di programma stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il Comune di Tarvisio rispettivamente in data 8 luglio 2011 e 6 luglio 2011), e concesso con decreto n. 2047 di data 25 novembre 2011, mantenendo la finalità del medesimo rispetto l'adeguamento in materia di sicurezza degli immobili facenti parte del complesso ex Weissenfels e a seguito dell'individuazione della priorità d'intervento su ulteriori immobili del medesimo comparto, anche riconoscendo le spese antecedentemente sostenute.
2. In relazione al finanziamento di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. La conferma di contributo di cui al comma 1 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Comune di Tarvisio alla Direzione centrale competente in materia di promozione economica nei territori montani, corredata della documentazione relativa alle opere da realizzare e della rendicontazione della spesa antecedentemente sostenuta. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all' articolo 8 della legge regionale 50/1993 individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Socchieve sottoscritto rispettivamente in data 1 settembre 2008 e in data 22 agosto 2008 (Ampliamento edificio destinato ad attività artigianale, commerciale, sito nella zona artigianale del Comune di Socchieve), approvato con decreto del Presidente della regione n. 243/Pres del 19/09/2008 e concesso con decreto n. 3576/PROD/POLEC del 20/11/2008, per la realizzazione dell'intervento di realizzazione della centralina idroelettrica "Rio Grasia".
5. La conferma di contributo di cui al comma 4 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Comune di Socchieve alla Direzione Centrale attività produttive - Servizio Sviluppo economico locale, corredata della documentazione relativa alle opere da realizzare. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
6.
Dopo il comma 70 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono inseriti i seguenti:
<<70 bis. Limitatamente all'attuazione della Linea di azione 4.1.2 - Progetti di sviluppo territoriale, Azione Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL), del Piano Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), l'ente pubblico è, altresì, autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti.
70 ter. Le disposizioni di cui ai commi 70 e 70 bis si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), ai sensi dell'articolo 20 del Bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1047 dell'1 giugno 2011 per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) e successive modifiche e integrazioni.>>.

7.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 29 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono aggiunti i seguenti:
<<2 ter. Limitatamente all'attuazione della linea d'intervento 7.2.a.1 "PISUS" del Piano di Azione Coesione (PAC FVG), l'ente pubblico è altresì autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti.
2 quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, ai sensi dell'articolo 20 del Bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1047 dell'1 giugno 2011 per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) e successive modifiche e integrazioni, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).>>.

8.
Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), è sostituito dal seguente:
<<4. Ai consorzi di cui all' articolo 8 della legge 381/1991 , iscritti all'Albo, sono concessi, inoltre, per la parte non coperta dalle cooperative sociali consorziate, contributi relativi a:
a) copertura dei costi esterni per servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative;
b) copertura dei costi per progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate, limitatamente ai primi 12 mesi dall'avvio del progetto.>>.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare ai fini di cui al comma 10 le assegnazioni delle risorse concesse all'Unioncamere regionale delle Camere di commercio del FVG ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) che alla data del 28 febbraio 2017 risultino non impegnabili a causa di insufficienza di domande sul canale contributivo, per un importo massimo pari a 800.000 euro.
10. Le risorse di cui al comma 9 sono utilizzate per il finanziamento degli interventi di incentivazione delle imprese di cui all' articolo 17 della legge regionale 3/2015 delegato all'Unioncamere regionale delle Camere di commercio del FVG sulla base della convenzione stipulata ai sensi dell' articolo 97, comma 2, della legge regionale 3/2015 .
11. Unioncamere regionale delle Camere di commercio del FVG comunica l'importo delle risorse di cui al comma 10 entro il 31 marzo 2017.
12. All' articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 50 le parole << 30 giugno >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre >>;

b)
al comma 51 le parole << al capo II del titolo II della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) >> sono sostituite dalle seguenti: << all' articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) >>;

c)
al comma 52 le parole << 30 giugno 2016 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2016 entro il 31 gennaio 2017 >>;

d)
il comma 53 è abrogato.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo complessivo di euro 270.471,90 già concesso con decreto n. 1632/PROD/TUR del 6 ottobre 2011, ai sensi dell' articolo 161, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), al Comune di Azzano Decimo, per la parziale esecuzione del progetto relativo alla realizzazione di un parco urbano e a destinarne una parte per l'adeguamento antisismico della scuola elementare Cesare Battisti.
14. Per le finalità di cui al comma 13 il Comune di Azzano Decimo presenta, entro il 31 marzo 2017, al Servizio competente in materia di turismo l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, nel limite di 60.000 euro, per l'intervento finalizzato alla parziale esecuzione del progetto relativo alla realizzazione di un parco urbano, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 14/2002 ; entro il medesimo termine presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, per il restante importo di euro 210.471,90, per il diverso intervento di adeguamento antisismico della scuola elementare Cesare Battisti, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 14/2002 .
15. Ai sensi dei commi 13 e 14 il Servizio competente in materia di turismo ed il Servizio competente in materia di edilizia scolastica provvedono a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare i nuovi termini e modalità di rendicontazione dei contributi.
16. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali 2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 11 le parole << uffici delle Pro loco. >> sono sostituite dalle seguenti: << uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco. >>;

b)
dopo il comma 5 dell'articolo 106, sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti agli articoli 59 e 64, continuano ad applicarsi i regolamenti di attuazione degli articoli 54 e 156 della legge regionale 2/2002 .
5 ter. Le disposizioni di cui all' articolo 69 della legge regionale 4/2016 continuano a trovare applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

17. Alla legge regionale 30 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 3 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma 3, sono ammissibili le spese sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.>>;

b)
al comma 3 bis dell'articolo 64, dopo le parole << proprietà, >> sono aggiunte le seguenti: << nonché destinati all'insediamento di impianti di cui alla lettera d) del comma 3, >>;

c) all'articolo 84 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 dopo le parole << negli agglomerati industriali >> sono inserite le seguenti: << dei consorzi che hanno concluso il processo di riordino, >>, dopo la parola << sostenuti >> sono inserite le seguenti: << nell'anno di insediamento e nell'anno successivo >>, e le parole << nell'anno di insediamento e nell'anno successivo >> sono soppresse;

2)
al comma 2 le parole << per il biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << i contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, sostenuti nel biennio successivo alla data di conclusione del processo di riordino di cui all'articolo 62 in relazione alle spese di cui all'articolo 64, comma 5, e di cui all' articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 25/2002 , >>;

3)
il comma 6 è abrogato;

d)
dopo il comma 8 dell'articolo 85 è aggiunto il seguente:
<<8 bis. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese per gli interventi di cui al comma 1 sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.>>.

18.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), dopo le parole << 14/2002 >> sono aggiunte le seguenti: << o al consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui al comma 5.1 dell' articolo 62 della legge regionale 3/2015 . >>.

19.
Alla lettera c), del comma 5, dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), le parole << al comma 3 >> sono sostituite dalle seguenti: << ai commi 3 e 4 >>.

20. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 23, le parole << all'articolo 223-sexiesdecies >> sono sostituite dalle seguenti: << agli articoli 223-sexiesdecies e 223 septiesdecies >>;

b)
il comma 2 bis dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
<<2 bis. La spesa relativa all'attività di revisione, svolta dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, incaricati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14, è liquidata dalla Direzione competente in materia di personale.>>.

21. I consorzi industriali di cui alla legge regionale 18 febbraio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi industriali) e i consorzi di sviluppo economico locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFvg-riforma delle politiche industriali) possono provvedere a rinegoziare a condizioni migliorative i tassi di interesse dei mutui contratti e assisiti da contributo ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).
22. Ai fini del comma 21 i consorzi industriali e i consorzi di sviluppo economico locale presentano all'Ufficio regionale che ha concesso il contributo apposita istanza, definendo le condizioni della rinegoziazione.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi di cui al comma 21, nel rispetto dei vincoli sostanziali e di durata e imputazione temporale derivanti dalle leggi regionali di autorizzazione dei contributi stessi anche ai consorzi che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno già provveduto ai sensi del comma 21. In ogni caso la quota parte dei contributi ancora da erogarsi, a seguito della conferma dei medesimi, non può essere superiore agli oneri in linea capitale e interessi dei mutui rideterminati.
24. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano anche per la surroga dei mutui.
25. Nei casi previsti dai commi 21 e 24 si intendono confermate le garanzie prestate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 3/1999 .
26. L'Amministrazione regionale può destinare le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 21 agli interventi di cui all' articolo 85 della legge regionale 3/2015 , tenendo conto della provenienza delle economie stesse.
27. I consorzi di sviluppo economico locale che già svolgono le proprie funzioni al di fuori dell'agglomerato industriale di competenza, sono autorizzati a proseguire tali attività limitatamente agli immobili di proprietà già esistenti e con utilizzo di risorse proprie.
28. Ai procedimenti contributivi di cui all' articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), in corso alla data del 31 dicembre 2016, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2014, n. 225 ( LR 29/2005 art. 102: regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all' articolo 100 della legge regionale 29/2005 da parte dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali).
29.
Dopo il comma 2 ter dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono aggiunti i seguenti:
<<2 quater. A chiusura della programmazione comunitaria 2007 - 2013, al Fondo riaffluiscono altresì gli importi residui, a suo tempo versati per la costituzione del Fondo di Garanzia per le imprese in attuazione dell'attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI" linea di intervento c) "Fondo di Garanzia per le imprese" del POR FESR 2007-2013.
2 quinquies. Il soggetto gestore, al termine della gestione del Fondo di Garanzia, versa al Fondo le disponibilità finanziarie residue assegnate.
2 sexies. La Regione in attuazione della Convenzione stipulata con il soggetto gestore, riversa allo stesso, e per le medesime finalità, la minor somma fra il valore restituito al Fondo ed il valore di spesa pubblica riconosciuto ammissibile nell'ambito della procedura di chiusura del programma.>>.

30. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 31 le parole << in regime <<de minimis>> >> sono sostituite dalle seguenti: << nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato >>;

b)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 le parole << pertinenti spese >> sono sostituite dalla seguente: << iniziative >>;

c)
al comma 1 bis dell'articolo 98 le parole << In sede di prima applicazione, >> sono soppresse.

Note:
1Parole sostituite al comma 26 da art. 2, comma 31, L. R. 31/2017
2Integrata la disciplina del comma 21 da art. 2, comma 30, L. R. 37/2017
3Integrata la disciplina del comma 21 da art. 2, comma 39, L. R. 45/2017