LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1.
Dopo il comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono inseriti i seguenti:
<<15 bis. Gli Enti locali beneficiari sono autorizzati a utilizzare le economie contributive, conseguenti a ribassi d'asta o ad altre eventuali minori spese, per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale anche di altri edifici pubblici inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica, rispetto a quelli per i quali avevano richiesto e ottenuto il finanziamento.
15 ter. Ai fini del comma 15 bis gli Enti presentano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia - apposita istanza contenente l'indicazione della spesa prevista, corredata di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali intendono utilizzare le economie contributive ai fini della valutazione della sicurezza strutturale degli stessi.
15 quater. L'organo concedente provvede a confermare i contributi concessi anche a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici di cui al comma 15 bis.>>.

2.
La lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è sostituita dalla seguente:
<<b) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo.>>.

3. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti delle Amministrazioni provinciali, la Regione è autorizzata a erogare, in osservanza dell'articolo 53, comma 2, lettera b), della sezione 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea, i contributi per attività svolte all'interno dei biotopi di cui all' articolo 4, comma 2 bis, lettera b), della legge regionale 42/1996 , come sostituita dal comma 2, per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nelle annualità 2015 e 2016.
4.
Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<6. Il parco comunale o intercomunale è gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili. A tal fine i Comuni presentano la richiesta entro il 31 gennaio di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di biodiversità. Con il provvedimento di concessione del contributo sono determinate le modalità di concessione, rendicontazione e eventuale modificazione dei preventivi di spesa.>>.

5. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti delle Amministrazioni provinciali, la Regione è autorizzata a erogare i contributi per le spese di gestione dei parchi comunali o intercomunali di cui all' articolo 6, comma 6, della legge regionale 42/1996 , come sostituito dal comma 4, per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nelle annualità 2015 e 2016.
6. All' articolo 84 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: << Entro il 30 settembre di ogni anno gli organi gestori delle riserve naturali regionali presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali. >>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali finanziamenti annui per le spese di funzionamento e il perseguimento dei fini istituzionali, per il triennio di riferimento e nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione. Entro il 30 settembre di ogni anno gli Enti gestori dei parchi naturali regionali, tenuto conto dei piani annuali e pluriennali di cui all'articolo 22, comma 4, presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali.>>.

7.
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è aggiunto infine il seguente periodo: << Qualora le risorse lo consentano, l'Amministrazione regionale può concedere un contributo forfetario annuo anche per attività svolte dai proprietari o conduttori finalizzate alla conservazione delle ulteriori formazioni erbacee inserite nella banca dati di cui all'articolo 6, comma 1, che codifica i prati stabili naturali di pianura, con esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2. >>.

8. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti delle Amministrazioni provinciali la Regione è autorizzata a erogare i contributi per la conservazione dei prati stabili di cui all' articolo 8 della legge regionale 9/2005 per il soddisfacimento delle domande presentate nell'anno 2016.
9.
Dopo il comma 7 dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il beneficiario del contributo può essere autorizzato dall'organo concedente all'utilizzo di eventuali economie contributive per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto del finanziamento, anche riferiti ad altro immobile, purché con i medesimi criteri e priorità assegnati all'intervento originario e rientrante nelle tipologie e di cui alla legge di finanziamento.
7 ter. A tal fine è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio apposita istanza corredata di elaborati progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell' articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.

10.
Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2016 è inserito il seguente:
<<9 bis. La procedura di cui ai commi da 3 a 9 ha carattere eccezionale e si esaurisce alla data del 31 dicembre 2016.>>.

11.
Al comma 29 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), dopo le parole << dalla data di entrata in vigore della presente legge. >> è aggiunto il seguente periodo: << Al fine di ottimizzare e accelerare l'utilizzo delle risorse disponibili, la Giunta regionale con l'atto di prenotazione è autorizzata a variare la percentuale di ripartizione delle somme da assegnare a favore dei beneficiari persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche successivamente all'approvazione delle graduatorie e con riferimento a bandi già emessi. >>.

12. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dell'articolo 23 dopo la parola << personale >> sono inserite le seguenti: << e dei mezzi propri >> e dopo le parole << i materiali e >> sono inserite le seguenti: << acquista e >>;

b)
al comma 2 dell'articolo 56 dopo le parole << delegazioni amministrative intersoggettive >> sono inserite le seguenti: << o trasferimenti fondi per le funzioni di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), >>.

13. All' articolo 44 bis della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << principi di >> sono aggiunte le seguenti: << sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e >> e dopo la parola << contraente. >> viene aggiunto il seguente periodo: << L'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione. >>;

b)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. La Rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, nei confronti delle stazioni appaltanti singole o associate attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere.
2 ter. Le stazioni appaltanti aderenti alla Rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione.>>;

c)
al comma 3 dopo la parola << dipendenti >> sono aggiunte le seguenti: << delle stazioni appaltanti singole o associate, anche >>;

d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete finalizzata alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale e regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa. All'interno della medesima Direzione sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.>>;

e)
il comma 5 è abrogato;

f)   ( ABROGATA )
g)   ( ABROGATA )
14. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 80 è sostituito dal seguente:
<<Art. 80
 (Alberi monumentali)
1. Ai sensi dell' articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), per albero monumentale si intende:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.>>;

b)
l'articolo 81 è sostituito dal seguente:
<<Art. 81
 (Elenco degli alberi monumentali)
1. È istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali presso la struttura regionale competente in materia di biodiversità che ne cura la redazione, in conformità ai criteri e principi direttivi per il censimento degli alberi monumentali previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui all' articolo 7, comma 2, della legge 10/2013 , e la tenuta.
2. L'elenco regionale degli alberi monumentali è redatto sulla base dei dati risultanti dal loro censimento coordinato dalla struttura regionale competente in materia di biodiversità ed effettuato dai Comuni i quali redigono propri elenchi comunali. In caso di inadempienza dei Comuni provvede la struttura regionale competente in materia di biodiversità.
3. Le modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui al comma 1 e degli elenchi comunali di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
5. L'elenco di cui al comma 1 costituisce elemento del sistema conoscitivo e informativo regionale. I suoi dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
6. In sede di prima applicazione si assume come elenco regionale degli alberi monumentali quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313 ( Legge regionale 35/1993 , inventario regionale dei monumenti naturali. Approvazione).>>;

c)
l'articolo 82 è sostituito dal seguente:
<<Art. 82
 (Disposizioni per la tutela e la gestione degli alberi monumentali)
1. La Regione coordina le attività dei Comuni inerenti la tutela e la gestione degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 81.
2. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali per casi motivati e improcrastinabili ai sensi e con le modalità di cui all' articolo 7, comma 4, della legge 10/2013 , previo parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia di biodiversità.>>;

d)
l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
<<Art. 83
 (Sanzioni)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 82, comma 2, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 7, comma 4, della legge 10/2013 da 5.000 euro a 100.000 euro.>>.

15. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 81 e 82 della legge 9/2007 , come sostituiti dal comma 14, lettere b) e c), nonché per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, sono impiegati i fondi statali trasferiti ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).
16. Ai commi 42 e 43 dell' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole <<31 dicembre 2016>> sono sostitute dalle seguenti: <<31 dicembre 2018>>.
17.
Al comma 97 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << 31 dicembre 2016 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2018 >>.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere parte dei contributi concessi al Comune di Forni di Sopra con i decreti n. 1437/ERCM/UD/134 del 9 ottobre 2007, n. 2020/ERCM/UD/178 del 6 novembre 2007, n. 654/ERM/UD-226 del 4 agosto 2008 e n. 116/ERCM/UD-267 del 23 febbraio 2009, ad avvenuta definizione dell'acquisizione dell'impianto idroelettrico del Tolina, in attuazione di quanto disposto dall' articolo 4 , comma 16, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), a favore dei lavori di sistemazione dell'area esterna all'ex albergo "Ancora", per l'importo di 66.545,24 euro.
19. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 32, comma 1, L. R. 29/2017
2Lettera f) del comma 13 abrogata da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 44 bis, commi 6 e 6 bis, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2024.
3Lettera g) del comma 13 abrogata da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 44 bis, commi 6 e 6 bis, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2024.