LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

CAPO I
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002
Art. 71
 (Sostituzione del Titolo dellalegge regionale 2/2002)
1.
Il Titolo della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>, è sostituito dal seguente: <<Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale>>.

Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 73

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 74
 (Modifiche all'articolo 114 della legge regionale 2/2002)
1. All'articolo 114 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola <<escursionistica>> sono inserite le seguenti: <<e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada>>;

b)
al comma 2 le parole <<, in ogni caso,>> sono soppresse e dopo le parole <<Friuli Venezia Giulia>> sono inserite le seguenti: <<per gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica>>.

Art. 75
 (Sostituzione dell'articolo 120 della legge regionale 2/2002)
1.
L'articolo 120 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 120
 visite ai siti museali
1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente agli istituti e luoghi della cultura secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato).>>.

Art. 76
 (Inserimento dell'articolo 121 bis nellalegge regionale 2/2002)
1.
Dopo l'articolo 121 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 121 bis
 accompagnatore di media montagna
1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 6/1989, è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
2. La Giunta regionale sentito il parere del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.
3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.>>.

Art. 77
 (Inserimento dell'articolo 121 ter nellalegge regionale 2/2002)
1.
Dopo l'articolo 121 bis della legge regionale 2/2002, come inserito dall'articolo 76, è inserito il seguente:
<<Art. 121 ter
 maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada
1. È maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.
2. Il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.
3. Può richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;
c) possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva;
d) assolvimento dell'obbligo scolastico;
e) possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);
f) superamento di un esame di idoneità innanzi a una Commissione esaminatrice.
4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice sono determinate con regolamento regionale.
5. All'iscritto all'elenco di cui comma 2 è rilasciata una tessera di riconoscimento che è resa visibile durante l'esercizio dell'attività.>>.

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 121 ter, comma 4, della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 78
 (Modifiche all'articolo 123 della legge regionale 2/2002)
1. All'articolo 123 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Iscrizione agli albi ed elenchi)>>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, è subordinato rispettivamente all'iscrizione agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina e all'elenco degli accompagnatori di media montagna, istituiti e tenuti dal Collegio delle guide alpine sotto la vigilanza della Regione.>>;

c)
il comma 2 è abrogato.

Art. 79
 (Modifica all'articolo 133 della legge regionale 2/2002)
1.
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 133 della legge regionale 2/2002 le parole <<e telemark>> sono soppresse.

Art. 80
 (Modifiche all'articolo 137 della legge regionale 2/2002)
1. All'articolo 137 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola <<albi>> sono aggiunte le seguenti: <<o elenchi>>;

b)
al comma 2 dopo le parole <<guide alpine>> sono aggiunte le seguenti: <<e accompagnatore di media montagna>>;

c)
al comma 4 dopo la parola <<alpina>> sono aggiunte le seguenti: <<e accompagnatore di media montagna>> e le parole <<2 maggio 1994, n. 319>> sono sostituite dalle seguenti: <<9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)>>.

Art. 81

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 82
 (Modifica all'articolo 138 della legge regionale 2/2002)
Art. 83
 (Modifiche all'articolo 142 della legge regionale 2/2002)
1. All'articolo 142 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<guida speleologica,>> sono inserite le seguenti: <<di accompagnatore di media montagna,>> e le parole <<al relativo albo>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai relativi albi ed elenchi>>;

b)
al comma 1 le parole <<da lire 500.000 a lire 2.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 250 euro a 1.000 euro>> e le parole <<lire 500.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<250 euro a 750 euro>>;

c)
al comma 2 dopo le parole <<guida speleologica,>> sono inserite le seguenti: <<gli accompagnatori di media montagna,>> e le parole <<da lire 1.000.000 a lire 5.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 500 euro a 2.500 euro>>;

d)
al comma 3 dopo le parole <<guida speleologica,>> sono inserite le seguenti: <<gli accompagnatori di media montagna,>> e le parole <<da lire 100.000 a lire 600.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 50 euro a 300 euro>>;

e)
al comma 4 le parole <<lire 1.000.000 a lire 3.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<500 euro a 1.500 euro>>;

f)
al comma 5 le parole <<da lire 100.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 50 euro a 500 euro>>.

Art. 84
 (Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 2/2002)
1. All'articolo 151 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<lire 500.000 a lire 2.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<250 euro a 1.000 euro>>;

b)
al comma 2 le parole <<lire 1.000.000 a lire 3.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 500 euro a 1.500 euro>>.

Art. 85
 (Sostituzione dell'articolo 153 della legge regionale 2/2002)
1.
L'articolo 153 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 153
 regolamento
1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144 per l'organizzazione dei relativi corsi.>>.