LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

TITOLO VII
 INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 57
 (Informatizzazione procedure contributive)
1. La Regione prevede, nell'ambito delle procedure contributive rivolte al supporto del settore turistico, l'implementazione di piattaforme informatizzate che consentono una migliore attuazione delle procedure stesse, realizzando un contenimento dei costi e attuando le migliori forme di trasparenza nella gestione.
Art. 58
 (Rispetto della normativa europea e regolamenti di attuazione)
1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2. Gli incentivi di cui agli articoli 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69 e 69 bis, sono concessi secondo le modalità e i criteri previsti nei rispettivi regolamenti di attuazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 69, lettera b), L. R. 25/2016
CAPO II
 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE TURISTICHE
Art. 59
 (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:
a) acquisto di arredi e attrezzature;
a bis) acquisto di immobili;
b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche;
c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.
3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l' articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4 bis. Per i lavori e per le opere di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall' articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
4 ter. I contributi di cui al comma 1, da erogarsi in favore delle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, per le iniziative individuate al comma 2, o comunque da erogarsi agli stessi destinatari in applicazione del comma 4, possono essere concessi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva, negli ultimi cinque anni o nel minor periodo nel caso di imprese costituite da meno di cinque anni, sia integralmente derivante dall'attività turistica. Nel fatturato e nel ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza sul territorio regionale, o da attività ricettiva di ospiti per motivi di lavoro o sanitari, nonché da attività congressuale e di organizzazione eventi ovvero derivanti da vendita di cespiti aziendali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 14/2017
2Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 43, L. R. 37/2017
3Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 44, L. R. 37/2017
4Comma 4 ter aggiunto da art. 20, comma 9, L. R. 6/2019
5Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 16/2021
Art. 60
 (Concessione, erogazione, controlli)
1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall'articolo 59 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.
2. Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l'entità dei singoli contributi e viene, altresì, stabilito il termine per l'ultimazione dell'iniziativa.
3. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 59 per le iniziative riguardanti l'acquisto di arredi e attrezzature è disposta ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa in conformità del programma indicato nel decreto di concessione, previa presentazione della documentazione di spesa.
4. Per le iniziative riguardanti l'esecuzione di opere l'erogazione del contributo è disposta in via anticipata in misura non superiore al 90 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell' articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 . Il restante importo è erogato su presentazione di apposita documentazione finale di spesa.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 16/2021
Art. 61
 (Contributi per infrastrutture turistiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di enti pubblici per:
a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti e opere e strutture complementari all'attività turistica;
b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali;
d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 7, L. R. 37/2017
CAPO III
 ATTIVITÀ PROMOZIONALE
Art. 62
 (Contributi per attività promozionale e Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica)
1. L'Amministrazione regionale sostiene:
a) la realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;
b) la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche sui territori interessati;
c) il consolidamento dell'attrattività turistica delle località di Grado e Lignano, località che realizzano i maggiori flussi turistici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare contributi a soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 7/2000 .
3. Il bando di cui al comma 2 è emanato entro il 10 gennaio di ogni anno. Con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata l'emanazione di un secondo bando annuale.
4. Le domande di finanziamento sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo nei termini previsti dai bandi e attraverso idonea procedura informatizzata, per la loro valutazione da parte del Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, costituito ai sensi del comma 5, che si esprime ai fini dell'ammissione a finanziamento delle iniziative stesse, proponendo l'allocazione delle risorse a tal fine disponibili a bilancio, tenuto conto delle spese per l'eventuale affidamento dei servizi di animazione turistica di cui al comma 6.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di turismo è costituito il Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, di seguito Comitato, nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, e composto dal Direttore stesso o da un suo delegato, dal Direttore generale di PromoTurismoFVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del Servizio competente in materia di turismo e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di turismo con funzioni di segretario.
6. Nell'ambito della valutazione dei progetti di cui al comma 1 il Comitato può, altresì, individuare iniziative di animazione turistica di particolare rilievo da affidare mediante le procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
6 bis. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000 , le spese relative ai contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.
6 ter. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 42 della legge regionale 7/2000 in materia di rendicontazione semplificata a favore dei soggetti ivi indicati, i beneficiari dei contributi di cui al comma 2, presentano a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione in misura almeno pari al 20 per cento del numero totale delle concessioni relative a ciascun bando, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Direttore del servizio competente in materia di turismo.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 23, L. R. 12/2018
2Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 43, L. R. 13/2022
3Comma 6 ter aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2023
Art. 63
 (Contributi agli organizzatori di eventi congressuali)
1. La Regione, al fine di ottenere il potenziamento degli eventi congressuali e la crescita dell'intero settore, tramite la PromoTurismoFVG, concede contributi agli organizzatori di eventi congressuali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del "de minimis", per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli Venezia Giulia, che prevedano la presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive.
Art. 64
 (Finanziamenti a favore delle agenzie di viaggio e tour operator)
1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia degli aiuti di Stato, è autorizzata a concedere, in regime "de minimis", alle agenzie di viaggio e ai tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia:
a) finanziamenti per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica;
b) contributi pari al 20 per cento dell'importo annuo del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale;
c) contributi pari a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari al fine di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo;
d) contributo massimo di 500 euro annui per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 8, comma 2 bis.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e in capo agli stessi soggetti beneficiari.
3. I contributi sono concessi con le modalità di cui all' articolo 36 della legge regionale 7/2000 con procedimento a sportello.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di interventi realizzabili, le relative suddivisioni delle risorse disponibili tra gli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 15/2021
CAPO IV
 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SCI DI FONDO
Art. 65
 (Contributi per lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo)
1. La Regione, al fine di incentivare l'afflusso turistico nelle zone montane, promuove lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo attraverso la concessione di contributi, per il potenziamento delle strutture e degli impianti preposti, nonché per la valorizzazione e il ripristino dei luoghi in cui la disciplina viene praticata.
Art. 66
 (Beneficiari dei contributi)
1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 65 vengono erogati a favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo:
a) enti locali in forma singola o associata;
b) Consorzi turistici;
c) associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI);
d) scuole di sci autorizzate ai sensi dell' articolo 134 della legge regionale 2/2002 ;
e) associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.
Art. 67
 (Caratteristiche delle piste)
1. I contributi di cui al presente capo sono riservati alle piste di sci di fondo per cui si possa dimostrare la presenza dei seguenti requisiti:
a) una lunghezza minima di 2,5 chilometri;
b) la realizzazione della pista è avvenuta in conformità alle disposizioni della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci);
c) nell'ultima stagione turistica la pista deve essere stata aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive.
Art. 68
 (Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione ordinaria delle piste di fondo)
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 65 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per il tramite di PromoTurismoFVG, per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo.
2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta, compresi gli interventi relativi alla battitura delle piste con appositi mezzi battipista, le attività svolte in adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, la gestione e manutenzione degli impianti di innevamento artificiale, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e tutti i costi necessari per l'efficiente gestione delle piste nel rispetto dei criteri di sicurezza.
3. I contributi sono concessi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta. Per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e c), la percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà o comunque nella disponibilità dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla Federazione italiana sport invernali (FISI).
4. Le domande di contributo sono presentate a PromoTurismoFVG, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate da apposito regolamento di attuazione.
5. I criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l'apposito regolamento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo ai seguenti principi direttivi:
a) l'erogazione in via anticipata del contributo è disposta in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso;
b) la misura definitiva dei contributi è determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute, ai ricavi dalla gestione, agli altri eventuali contributi ottenuti e alla quantità di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal regolamento medesimo;
c) le modalità di rendicontazione, di verifica e di controllo sull'utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l'entità delle somme erogate sia proporzionale all'attività di battitura effettivamente svolta e ai costi effettivamente rimasti a carico dei gestori.
6. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è limitata all'ammontare di costi che eccedono i ricavi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 6, L. R. 31/2017
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 6, L. R. 37/2017
3Derogata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 3, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 4 e 5 della L.R. 12/2018.
Art. 69
 (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo)
1. Per le finalità di cui all'articolo 65 l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere contributi in conto capitale, per il tramite di PromoTurismoFVG, per:
a) l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la battitura delle piste, la ricognizione e il soccorso;
b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;
c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva;
d) l'acquisto e l'installazione di impianti di innevamento e opere accessorie;
e) la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti.
2. I contributi per l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi a favore delle scuole di sci anche nell'ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.
3. I contributi sono erogati nei limiti di intensità massima, riferiti alla spesa ammissibile, di seguito indicati:
a) 100 per cento per enti locali in forma singola o associata;
b) 50 per cento per associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), scuole di sci autorizzate ai sensi dell' articolo 134 della legge regionale 2/2002 e associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.
4. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate a PromoTurismoFVG, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 2.
5. Con il medesimo regolamento di cui al comma 4 è determinata, altresì, la quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 7, L. R. 31/2017
2Derogata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 3, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 4 e 5 della L.R. 12/2018.
Art. 69 bis
 (Contributi per la promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta)
1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>), a soggetti e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 69, lettera a), L. R. 25/2016
CAPO IV bis
 INTERVENTI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI CAMMINI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Art.69 ter
 (Finalità e oggetto)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che la caratterizzano, opera per la diversificazione della offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa e all'aria aperta.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione Friuli Venezia Giulia definisce e individua la rete dei cammini così concorrendo a implementare l'offerta culturale e turistica regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 69 quater
 (Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia)
1. Con deliberazione di Giunta regionale è costituita la Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata RCFVG, comprendente itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed è comprensiva di:
a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
b) cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
d) cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 69 sexies.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 69 quinquies
 (Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale)
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce le procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale, interregionale e transnazionale e riconosce i cammini stessi, individuando tra l'altro:
a) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
b) le informazioni necessarie a evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;
c) gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.
2. Al fine di consentire la definizione di soluzioni di collegamento per la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Giunta regionale promuove l'individuazione di tracciati di collegamento tra i cammini.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 69 sexies
 (Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia)
1. È istituito presso la Giunta regionale il Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia al quale possono essere iscritti i cammini riconosciuti ai sensi dell'articolo 69 quinquies.
2. Il Registro della RCFVG è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale ed è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione o con altre modalità telematiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art.69 septies
 (Gestione della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia)
1. Gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi:
a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
b) da associazioni rappresentative del settore turistico e culturale e da enti religiosi;
c) dalle organizzazioni di gestione della destinazione;
d) da Consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
2. I soggetti gestori dei cammini garantiscono l'accessibilità agli utenti in regime di sicurezza e adottano gli interventi atti a garantire la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità.
3. Ai soggetti gestori dei cammini competono altresì la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate a incentivare la fruizione.
4. Con regolamento sono definite le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei cammini, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) non perseguimento di fini di lucro;
b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini o dal sistema di rete di cammini.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 69 octies
 (Promozione dei cammini)
1. La Giunta regionale, anche nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative, attua programmi e iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei cammini, nonché per riconoscere contributi ai soggetti di cui all'articolo 69 septies, comma 1, per:
a) iniziative e interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione al Registro della RCFVG;
b) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti della RCFVG, in funzione dello sviluppo del turismo lento, con la promozione della vacanza a piedi.
2. I contributi sono concessi, per il tramite di PromoTurismoFVG, a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di esecuzione dell'iniziativa e di rendicontazione della spesa.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 21/2021
Art. 69 nonies
 (Punti di sosta e di ristoro)
1. Lungo i cammini sono utilizzabili per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:
a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dai cammini.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore podistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 69 decies
 (Norma di rinvio)
1. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l'attraversamento di aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore, nonché la disciplina in materia di viabilità silvo-pastorale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.