Art. 45
(Vigilanza)
1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo relativamente alle agenzie di viaggio e turismo, alle strutture ricettive e agli stabilimenti balneari, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quella dell'autorità sanitaria nei relativi settori.
Art. 46
(Sanzioni amministrative)
1. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive turistiche comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.
3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti, fatta salva l'ipotesi di deroga di cui all'articolo 22, comma 11, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.
4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell'articolo 42, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 4.000 euro.
5. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 7, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 46, comma 3, L. R. 6/2019
Art. 47
(Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)
1.
Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni nei seguenti casi:
a) qualora l'attività esercitata non sia di esercizio di struttura ricettiva turistica come dichiarato nella SCIA;
b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
c) in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 46, comma 5.
2.
Il Comune territorialmente competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che:
a) l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;
b) alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività le cause che hanno dato origine alla sospensione non sono state rimosse.
3. L'esercizio dell'attività della struttura ricettiva durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
4.
Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti nel rispetto della
legge regionale 1/1984
.
5. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 46 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.