LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

TITOLO XI
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE
CAPO I
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/2006
Art. 95
 (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 20/2006)
1. All'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<forniti dagli osservatori provinciali qualora costituiti>> sono sostituite dalle seguenti: <<di fonte amministrativa forniti dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione>>;

b)
la lettera d) del comma 3 è abrogata.

Art. 96
 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/2006)
1. All'articolo 15 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 154, lettera i), L. R. 12/2025 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 3 bis, L.R. 20/2006.
Art. 97
 (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 20/2006)
1.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 20/2006 le parole <<Le Province hanno>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Direzione centrale competente ha>>.

Art. 98
 (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 20/2006)
1. All'articolo 17 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole <<, comma 2,>> sono soppresse;

b)
al comma 4 le parole <<, comma 2,>> sono soppresse.

Art. 99
 (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 20/2006)
1. All'articolo 18 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<dal responsabile della struttura tecnica competente>> sono soppresse;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18, c. 2, 4 e 6, L.R. 20/2006.
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18, c. 2, 4 e 6, L.R. 20/2006.
Art. 100
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 20/2006)
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 20/2006 le parole <<, comma 2,>> sono soppresse.

Art. 101

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 10, lettera f), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026, a seguito dell'abrogazione dell'art. 24, c. 6, L.R. 20/2006.
Art. 102
 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 20/2006)
1.
Art. 103
 (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 20/2006)
1.
Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 20/2006 le parole <<87, comma 2, del decreto legislativo 163/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<23, comma 16, del decreto legislativo 50/2016>>.

Art. 104
 (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 20/2006)
1. All'articolo 31 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<e le Province sono autorizzate>> sono sostituite dalle seguenti: <<è autorizzata>> e dopo le parole <<oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali>> la parola <<loro>> è soppressa;

b)
al comma 2 le parole <<e le Province sono autorizzate>> sono sostituite dalle seguenti: <<è autorizzata>>.