LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 74
 (Modifiche all'articolo 114 della legge regionale 2/2002)
1. All'articolo 114 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola <<escursionistica>> sono inserite le seguenti: <<e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada>>;

b)
al comma 2 le parole <<, in ogni caso,>> sono soppresse e dopo le parole <<Friuli Venezia Giulia>> sono inserite le seguenti: <<per gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica>>.