LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art.69 septies
 (Gestione della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia)
1. Gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi:
a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
b) da associazioni rappresentative del settore turistico e culturale e da enti religiosi;
c) dalle organizzazioni di gestione della destinazione;
d) da Consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
2. I soggetti gestori dei cammini garantiscono l'accessibilità agli utenti in regime di sicurezza e adottano gli interventi atti a garantire la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità.
3. Ai soggetti gestori dei cammini competono altresì la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate a incentivare la fruizione.
4. Con regolamento sono definite le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei cammini, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) non perseguimento di fini di lucro;
b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini o dal sistema di rete di cammini.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.