LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 3
 (Promozione turistica integrata)
1. La Regione promuove il territorio e le sue diverse articolazioni per creare un sistema turistico integrato al fine di proporre al turista prodotti alla cui realizzazione concorrono tutti gli operatori regionali raggiungendo, in tal modo, il miglior livello di integrazione e coordinamento tra l'attività promozionale e quella di commercializzazione delle risorse e dei prodotti regionali.
2. Gli obiettivi del sistema turistico integrato di cui al comma 1 sono, in particolare, quelli di:
a) allineare le strategie istituzionali e private verso una direzione comune;
b) presentare la Regione Friuli Venezia Giulia al mercato come un sistema turistico unico;
c) ridurre la frammentazione e incrementare il dialogo fra istituzioni e privati;
d) incrementare l'efficacia delle azioni e ottimizzare le risorse disponibili;
e) promuovere l'attrattività regionale per nuovi investimenti nel settore turistico;
f) migliorare la qualità dell'offerta dei servizi prestati al turista e consentire a coloro che svolgono attività di rilevanza turistica di adeguarsi alle nuove tecniche di gestione dell'accoglienza.
3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono delineati nell'ambito di una strategia integrata del sistema turistico regionale che si esplica anche nella redazione di un piano del turismo che la Regione provvede periodicamente ad aggiornare.