LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 23
 (Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere)
1. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione riferiti agli alberghi o hotel, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, sono indicati negli allegati <<A>> e <<B>> facenti parte integrante della presente legge; la classificazione è contrassegnata da un numero di stelle rispettivamente uno, due, tre, tre Superior, quattro, quattro Superior, cinque, se trattasi di alberghi o hotel, motel, o villaggi albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence.
2. I requisiti minimi obbligatori per le country house - residenze rurali sono indicati nell'allegato <<C>> facente parte integrante della presente legge.
3. I requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento regionale da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.