Art. 17
(Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
1.
L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2.
La SCIA è inoltrata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente, di seguito SUAP, con le modalità di cui all'
articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'
articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
), in conformità alla
legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3
(Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al
decreto legislativo 59/2010
.
3.
La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla
legge regionale 3/2001
, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e indicante la documentazione da allegare.
4.
La SCIA, in particolare, indica:
a) la denominazione o la ragione sociale dell'agenzia di viaggio e turismo;
b) la sede legale e la sede operativa;
c) le generalità del direttore tecnico;
d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
e) il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
f) la data prevista per l'inizio dell'attività.
5.
Alla SCIA, in particolare, è allegata la documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui agli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al
decreto legislativo 79/2011
e l'avvenuto pagamento del premio.
6. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.
7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.